Art. 23 
 
        Indennita' dei corpi di polizia municipale dei comuni 
 
    1. L'indennita' prevista dall'art. 13 della  legge  regionale  1°
agosto 1990, n. 17, destinata agli appartenenti ai corpi  di  polizia
municipale  dei  comuni,  che  hanno   approvato   e   richiesto   il
finanziamento dei piani  di  miglioramento  dei  servizi  di  polizia
municipale, rimane  concessa  a  tutto  il  personale  della  polizia
municipale, ivi compresi comandanti e ufficiali, siano essi dirigenti
o incaricati di posizione organizzativa, ai sensi degli  articoli  9,
10 e 11 del Contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  31  marzo
1999, che svolgono le funzioni di polizia  giudiziaria,  di  pubblica
sicurezza e di polizia stradale di cui all'art. 5 della legge 7 marzo
1986, n. 65. 
    2.  L'assessorato  regionale  della  famiglia,  delle   politiche
sociali e delle autonomie locali autorizza i comuni a procedere  alla
liquidazione delle somme spettanti, gia' accantonate  a  partire  dal
1999 nei propri bilanci, in favore dei comandanti e  degli  ufficiali
di polizia municipale di cui al comma 1.