Art. 23 Indennita' dei corpi di polizia municipale dei comuni 1. L'indennita' prevista dall'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, destinata agli appartenenti ai corpi di polizia municipale dei comuni, che hanno approvato e richiesto il finanziamento dei piani di miglioramento dei servizi di polizia municipale, rimane concessa a tutto il personale della polizia municipale, ivi compresi comandanti e ufficiali, siano essi dirigenti o incaricati di posizione organizzativa, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, che svolgono le funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. 2. L'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali autorizza i comuni a procedere alla liquidazione delle somme spettanti, gia' accantonate a partire dal 1999 nei propri bilanci, in favore dei comandanti e degli ufficiali di polizia municipale di cui al comma 1.