Art. 8 Disposizioni in materia di permessi e licenze 1. All'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 le parole «dei consigli circoscrizionali,» sono abrogate; b) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, e' tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese puo' superare l'importo pari ad un terzo dell'indennita' massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia. Per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un anno solare non puo' superare l'importo pari a meta' dell'indennita' massima prevista per il rispettivo sindaco nello stesso periodo.».