Art. 8 
 
            Disposizioni in materia di permessi e licenze 
 
    1. All'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2000,  n.  30  e
successive modifiche ed  integrazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      a) al comma 3 le parole «dei consigli  circoscrizionali,»  sono
abrogate; 
      b) alla fine del comma 5  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:
«L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, e'  tenuto  a
rimborsare  quanto  dallo  stesso  corrisposto  per  retribuzioni  ed
assicurazioni  per  le  ore  o  giornate  di  effettiva  assenza  del
lavoratore. In nessun  caso  l'ammontare  complessivo  da  rimborsare
nell'ambito di un mese puo'  superare  l'importo  pari  ad  un  terzo
dell'indennita'  massima  prevista  per  il  rispettivo   sindaco   o
presidente di provincia. Per i comuni con popolazione fino  a  10.000
abitanti l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un anno
solare non puo'  superare  l'importo  pari  a  meta'  dell'indennita'
massima prevista per il rispettivo sindaco nello stesso periodo.».