Art. 9 Spese di viaggio 1. L'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Rimborso delle spese di viaggio). - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonche' un rimborso forfettario omnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata con decreto dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell'assessore per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione - autonomie locali. 2. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attivita' degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi. 3. La liquidazione del rimborso delle spese e' effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della missione. 4. Agli amministratori che risiedono fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonche' per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. 5. Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia e che, in ragione del loro mandato o per motivi istituzionali, debbano raggiungere e soggiornare nel luogo della sede dell'ente medesimo, e' riconosciuto anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto e soggiorno, alle condizioni previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche ed integrazioni.».