Art. 9 
 
                          Spese di viaggio 
 
    1. L'art. 21 della legge regionale 23  dicembre  2000,  n.  30  e
successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  21  (Rimborso  delle  spese  di  viaggio).  -  1.   Agli
amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal
capoluogo  del  comune  ove  ha  sede  il  rispettivo  ente,   previa
autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso  di  componenti
degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio  nel  caso
di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente  sostenute  nonche'  un  rimborso  forfettario
omnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata  con  decreto
dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali e  le  autonomie
locali e dell'assessore per il bilancio  e  le  finanze,  sentita  la
Conferenza Regione - autonomie locali. 
    2. Le  norme  stabilite  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge,
relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei  lavoratori
pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si  applicano  anche
per la partecipazione  dei  rappresentanti  degli  enti  locali  alle
associazioni internazionali, nazionali e regionali tra  enti  locali.
Le spese che gli enti locali sostengono  per  la  partecipazione  dei
componenti dei propri organi alle riunioni  e  alle  attivita'  degli
organi nazionali e  regionali  delle  associazioni  fanno  carico  ai
bilanci degli enti stessi. 
    3. La liquidazione del rimborso delle  spese  e'  effettuata  dal
dirigente competente, su richiesta dell'interessato  corredata  della
documentazione delle spese  di  viaggio  e  soggiorno  effettivamente
sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della
missione. 
    4. Agli amministratori che risiedono fuori dal comune ove ha sede
il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole  spese  di  viaggio
effettivamente sostenute per  l'effettiva  partecipazione  ad  ognuna
delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed  esecutivi  nonche'
per la presenza  necessaria  presso  la  sede  degli  uffici  per  lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate. 
    5. Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano  fuori  dal
comune ove ha sede il rispettivo ente, che  siano  residenti  in  una
delle isole minori della Sicilia e che, in ragione del loro mandato o
per motivi istituzionali, debbano raggiungere e soggiornare nel luogo
della sede dell'ente medesimo,  e'  riconosciuto  anche  il  rimborso
delle  spese  effettivamente  sostenute  e  documentate  di  vitto  e
soggiorno, alle condizioni previste dalla legge 18 dicembre 1973,  n.
836 e successive modifiche ed integrazioni.».