Art. 10 Destinazione delle economie 1. Le economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione della presente legge, come accertate dalla giunta regionale e comunicate al Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nel territorio regionale, nonche' al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali, ai sensi dell'art. 2, comma 38, lettera b), della legge n. 244/ 2007.