Art. 10 
 
                     Destinazione delle economie 
 
    1. Le economie a carattere permanente  derivanti  dall'attuazione
della  presente  legge,  come  accertate  dalla  giunta  regionale  e
comunicate al Ministro dell'economia e delle finanze, sono  destinate
al  potenziamento  degli  interventi  di  miglioria  e   manutenzione
ordinaria e  straordinaria  delle  reti  e  delle  infrastrutture  di
supporto nel territorio  regionale,  nonche'  al  contenimento  delle
tariffe per gli utenti domestici finali, ai sensi dell'art. 2,  comma
38, lettera b), della legge n. 244/ 2007.