Art. 11 Personale dell'Autorita' di ambito 1. Allo scopo di non disperdere le esperienze e le professionalita' acquisite, la Regione Molise subentra nei contratti a tempo determinato con il personale non dirigenziale, in servizio presso l'Autorita' di ambito alla data di entrata in vigore della presente legge, assunto alla data del 1° gennaio 2008 e rientrante nei limiti delle previsioni contenute nella pianta organica approvata dalla stessa Autorita', sui posti liberi e disponibili di pari qualifica e profilo della dotazione organica regionale, adeguata di conseguenza ove necessario per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1. 2. Il personale trasferito dall'Autorita' di ambito viene assegnato, con il decreto del presidente della giunta regionale di cui all'art. 9, comma 2, alla struttura regionale competente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato. 3. La giunta regionale e' autorizzata ad attivare ogni procedura intesa a non disperdere le esperienze e le professionalita' acquisite dal personale di cui al comma 1, procedendo prioritariamente, ove consentito dalle vigenti disposizioni concernenti misure di coordinamento della finanza pubblica, alla stabilizzazione a domanda del medesimo personale che risulti in servizio a tempo determinato da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Autorita' di ambito, purche' sia stato assunto a seguito della procedura selettiva esperita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per supportare l'attuazione del «Progetto operativo risorse idriche» nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000/2006.