Art. 11 
 
                 Personale dell'Autorita' di ambito 
 
    1.  Allo  scopo  di   non   disperdere   le   esperienze   e   le
professionalita' acquisite, la Regione Molise subentra nei  contratti
a tempo determinato con il personale non  dirigenziale,  in  servizio
presso l'Autorita' di ambito alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, assunto alla data del 1° gennaio  2008  e  rientrante
nei limiti delle previsioni contenute nella pianta organica approvata
dalla stessa Autorita',  sui  posti  liberi  e  disponibili  di  pari
qualifica e profilo della dotazione organica regionale,  adeguata  di
conseguenza ove necessario per effetto di quanto  disposto  dall'art.
3, comma 1. 
    2.  Il  personale  trasferito  dall'Autorita'  di  ambito   viene
assegnato, con il decreto del presidente della  giunta  regionale  di
cui all'art. 9, comma  2,  alla  struttura  regionale  competente  in
materia di organizzazione del servizio idrico integrato. 
    3. La giunta regionale e' autorizzata ad attivare ogni  procedura
intesa a non disperdere le esperienze e le professionalita' acquisite
dal personale di cui al comma  1,  procedendo  prioritariamente,  ove
consentito  dalle  vigenti   disposizioni   concernenti   misure   di
coordinamento della finanza pubblica, alla stabilizzazione a  domanda
del medesimo personale che risulti in servizio a tempo determinato da
almeno tre anni alla data di entrata in vigore della  presente  legge
presso l'Autorita' di ambito, purche' sia  stato  assunto  a  seguito
della procedura selettiva esperita dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per supportare l'attuazione del  «Progetto  operativo
risorse idriche» nell'ambito del  Programma  operativo  nazionale  di
assistenza tecnica e azioni di  sistema  (PON  ATAS)  per  il  Quadro
comunitario di sostegno 2000/2006.