Art. 5 
 
                         Poteri sostitutivi 
 
    1. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7 dell'art.  4,
il presidente della  giunta  regionale,  previa  assegnazione  di  un
congruo   termine,   provvede   in   sostituzione   del    presidente
dell'Autorita' di ambito o dell'Assemblea. 
    2. La  procedura  sostitutiva  di  cui  al  comma  1  si  applica
altresi', decorso il termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  data
della  prima  Assemblea  convocata  dal   presidente   della   giunta
regionale, per le  successive  individuazioni  previste  al  comma  6
dell'art. 4.