Art. 5 Poteri sostitutivi 1. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7 dell'art. 4, il presidente della giunta regionale, previa assegnazione di un congruo termine, provvede in sostituzione del presidente dell'Autorita' di ambito o dell'Assemblea. 2. La procedura sostitutiva di cui al comma 1 si applica altresi', decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data della prima Assemblea convocata dal presidente della giunta regionale, per le successive individuazioni previste al comma 6 dell'art. 4.