Art. 7 
 
                   Funzioni del Comitato di ambito 
 
    1. Il Comitato di ambito esprime il proprio  parere  alla  giunta
regionale ai fini: 
      a)  dell'approvazione  del  piano  d'ambito,  costituito  dalla
ricognizione delle infrastrutture, dal  programma  degli  interventi,
dal   modello   gestionale   ed    organizzativo    e    dal    piano
economico-finanziario, e dei suoi successivi aggiornamenti; 
      b)  dell'approvazione  della   convenzione   e   del   relativo
disciplinare per regolare i  rapporti  con  i  gestori  del  servizio
idrico integrato; 
      c) della scelta della forma di  gestione  del  servizio  idrico
integrato; 
      d) della  determinazione  della  tariffa  del  servizio  idrico
integrato e della sua eventuale modulazione ed articolazione; 
      e) della definizione della  programmazione  regionale  relativa
alle infrastrutture idriche di proprieta' degli enti locali. 
    2. Il Comitato di ambito, inoltre, puo' essere consultato e  puo'
formulare    proposte    su     qualsiasi     questione     attinente
all'organizzazione e alla gestione del servizio idrico integrato. 
    3. Il Comitato di ambito esprime il proprio parere nel termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento  della  richiesta,  decorso  il
quale la giunta regionale puo' procedere prescindendone. 
    4. Eventuali discostamenti dai pareri espressi  dal  Comitato  di
ambito sono puntualmente motivati dalla giunta regionale. 
    5.  Le  deliberazioni  assunte  dal  Comitato  di   ambito   sono
comunicate  per  estratto  a  tutti  i  sindaci  e  sono   pubblicate
integralmente sul sito della Regione.