Art. 9 
 
Liquidazione dell'Autorita' di ambito costituita ai sensi della legge
                         regionale n. 5/1999 
 
    1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge,  il  direttore  generale  della  direzione  regionale
competente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato
provvede, avvalendosi  della  collaborazione  del  dirigente  di  cui
all'art. 8, comma 1, e dell'eventuale supporto di un esperto esterno,
alla redazione di un conto  patrimoniale  straordinario  al  fine  di
determinare, attraverso la rappresentazione contabile  del  complesso
dei beni e dei rapporti giuridici  attivi  e  passivi  di  pertinenza
dell'Autorita' di ambito istituita ai sensi della legge regionale  n.
5/1999 ed il relativo risultato finale differenziale, la  consistenza
netta della dotazione  patrimoniale.  Lo  stesso  direttore  generale
propone la dismissione dei rapporti  contrattuali  e  di  ogni  altro
rapporto che non risulti funzionale alla prosecuzione da parte  della
Regione delle attivita' di cui alla presente legge. 
    2. Nei successivi trenta giorni la giunta  regionale  approva  il
conto  patrimoniale  straordinario  e  demanda   al   presidente   il
trasferimento alla  Regione  Molise  della  consistenza  netta  della
dotazione  patrimoniale  dell'Autorita'  di  ambito  mantenendo,  ove
possibile,  i  vincoli  di   destinazione   previsti   nel   bilancio
dell'Autorita' stessa. Il presidente della giunta Regionale  provvede
con proprio decreto entro i successivi quindici giorni. 
    3. La Regione Molise  subentra  in  tutti  i  rapporti  attivi  e
passivi dell'Autorita' di ambito residuanti.