Art. 9 Liquidazione dell'Autorita' di ambito costituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale della direzione regionale competente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato provvede, avvalendosi della collaborazione del dirigente di cui all'art. 8, comma 1, e dell'eventuale supporto di un esperto esterno, alla redazione di un conto patrimoniale straordinario al fine di determinare, attraverso la rappresentazione contabile del complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza dell'Autorita' di ambito istituita ai sensi della legge regionale n. 5/1999 ed il relativo risultato finale differenziale, la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Lo stesso direttore generale propone la dismissione dei rapporti contrattuali e di ogni altro rapporto che non risulti funzionale alla prosecuzione da parte della Regione delle attivita' di cui alla presente legge. 2. Nei successivi trenta giorni la giunta regionale approva il conto patrimoniale straordinario e demanda al presidente il trasferimento alla Regione Molise della consistenza netta della dotazione patrimoniale dell'Autorita' di ambito mantenendo, ove possibile, i vincoli di destinazione previsti nel bilancio dell'Autorita' stessa. Il presidente della giunta Regionale provvede con proprio decreto entro i successivi quindici giorni. 3. La Regione Molise subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Autorita' di ambito residuanti.