Art. 10 Interventi per la mobilita' 1. La Regione eroga ai piccoli comuni contributi finalizzati: a) alla manutenzione della rete stradale comunale; b) all'attivazione di servizi di trasporto, finalizzati al miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilita', in particolare da parte delle persone anziane, dei minori, delle persone con handicap. 2. La giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente Commissione consiliare, i criteri e le modalita' di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.