Art. 10 
 
                     Interventi per la mobilita' 
 
    1. La Regione eroga ai piccoli comuni contributi finalizzati: 
      a) alla manutenzione della rete stradale comunale; 
      b) all'attivazione di  servizi  di  trasporto,  finalizzati  al
miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi  pubblici  e  di
pubblica utilita', in particolare da parte delle persone anziane, dei
minori, delle persone con handicap. 
    2. La giunta regionale definisce con  proprio  atto,  sentita  la
competente Commissione  consiliare,  i  criteri  e  le  modalita'  di
assegnazione dei contributi di cui al comma 1.