Art. 13 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Gli atti emanati in applicazione  della  presente  legge,  che
prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di  Stato,
ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformita'
a quanto previsto  dai  regolamenti  comunitari  di  esenzione,  sono
oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. 
    2. La giunta regionale riferisce al consiglio regionale, entro il
31 dicembre di ogni anno, in merito  agli  interventi  effettuati  ai
sensi degli articoli 2, 3, 5, 7, 9 e 10 della presente legge.