Art. 13 Disposizioni finali 1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformita' a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. 2. La giunta regionale riferisce al consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, in merito agli interventi effettuati ai sensi degli articoli 2, 3, 5, 7, 9 e 10 della presente legge.