Art. 5 
 
           Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni 
 
    1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero
dei centri abitati, la giunta regionale dispone incentivi  finanziari
e premi di insediamento, con riferimento alle spese di  trasferimento
ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, a favore di  coloro
che  trasferiscono  la  loro  residenza  o  la  sede   di   effettivo
svolgimento della propria attivita'  economica  da  un  comune  della
regione con popolazione superiore a diecimila abitanti o da comuni di
altre regioni ad un comune  in  situazioni  di  marginalita'  di  cui
all'art. 2, comma 1, con  popolazione  inferiore  a  mille  abitanti,
impegnandosi a non modificarla per un quinquennio, pena la revoca del
beneficio. 
    2. I premi di insediamento di cui al comma 1  sono  stabiliti  in
euro 2 mila annui, da erogarsi per un massimo  di  cinque  annualita'
consecutive, previa verifica del mantenimento della residenza o della
sede di effettivo svolgimento dell'attivita' economica. Il diritto al
premio di insediamento si consegue  per  i  trasferimenti  effettuati
dopo l'entrata in vigore della presente legge. 
    3. La giunta regionale definisce coti proprio  atto,  sentita  la
competente commissione  consiliare,  i  criteri  e  le  modalita'  di
assegnazione dei benefici di cui al comma 1.