Art. 5 Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni 1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, la giunta regionale dispone incentivi finanziari e premi di insediamento, con riferimento alle spese di trasferimento ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, a favore di coloro che trasferiscono la loro residenza o la sede di effettivo svolgimento della propria attivita' economica da un comune della regione con popolazione superiore a diecimila abitanti o da comuni di altre regioni ad un comune in situazioni di marginalita' di cui all'art. 2, comma 1, con popolazione inferiore a mille abitanti, impegnandosi a non modificarla per un quinquennio, pena la revoca del beneficio. 2. I premi di insediamento di cui al comma 1 sono stabiliti in euro 2 mila annui, da erogarsi per un massimo di cinque annualita' consecutive, previa verifica del mantenimento della residenza o della sede di effettivo svolgimento dell'attivita' economica. Il diritto al premio di insediamento si consegue per i trasferimenti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge. 3. La giunta regionale definisce coti proprio atto, sentita la competente commissione consiliare, i criteri e le modalita' di assegnazione dei benefici di cui al comma 1.