Art. 9 Interventi a favore dei residenti 1. La Regione concede ai residenti nei piccoli comuni contributi per: a) iniziative nel campo dei servizi alla persone e in particolare dei servizi educativi per l'infanzia e per l'adolescenza, dei servizi sociali, del sostegno al diritto allo studio e di altre attivita' educative e associative; b) agevolazioni per favorire l'insediamento e il mantenimento della residenza, anche per l'acquisto dell'abitazione principale, per la ristrutturazione di vecchi edifici o case; c) contributo spese una tantum per ogni nuova nascita od adozione avvenuta all'interno di famiglie residenti nel comune nella misura di: 1) euro 2 mila per il primo figlio; 2) euro 5 mila per il secondo figlio; 3) euro 10 mila per il terzo figlio; 4) euro 15 mila per ogni figlio successivo al terzo. I contributi previsti per i figli successivi al primo sono ripartiti in tre rate annue consecutive di pari importo, previa verifica del mantenimento della residenza. 2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altre forme di agevolazione o contribuzione gia' stabilite per le medesime finalita'. 3. La giunta regionale definisce con proprio atto, sentita la competente commissione consiliare, i criteri e le modalita' di assegnazione dei contributi di cui al comma 1.