Art. 9 
 
                  Interventi a favore dei residenti 
 
    1. La Regione concede ai residenti nei piccoli comuni  contributi
per: 
      a)  iniziative  nel  campo  dei  servizi  alla  persone  e   in
particolare dei servizi educativi per l'infanzia e per l'adolescenza,
dei servizi sociali, del sostegno al diritto allo studio e  di  altre
attivita' educative e associative; 
      b) agevolazioni per favorire l'insediamento e  il  mantenimento
della residenza, anche per l'acquisto dell'abitazione principale, per
la ristrutturazione di vecchi edifici o case; 
      c) contributo spese  una  tantum  per  ogni  nuova  nascita  od
adozione avvenuta all'interno di famiglie residenti nel comune  nella
misura di: 
      1) euro 2 mila per il primo figlio; 
      2) euro 5 mila per il secondo figlio; 
      3) euro 10 mila per il terzo figlio; 
      4) euro 15 mila per ogni figlio successivo al terzo. 
    I contributi previsti  per  i  figli  successivi  al  primo  sono
ripartiti in tre rate  annue  consecutive  di  pari  importo,  previa
verifica del mantenimento della residenza. 
    2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili  con  eventuali
altre forme di agevolazione o contribuzione  gia'  stabilite  per  le
medesime finalita'. 
    3. La giunta regionale definisce con  proprio  atto,  sentita  la
competente commissione  consiliare,  i  criteri  e  le  modalita'  di
assegnazione dei contributi di cui al comma 1.