Art. 10.
                   Delega di funzioni dirigenziali

   1. I coordinatori di area e i responsabili di settore possono, per
specifiche  esigenze  funzionali  o  di  progetto e per un periodo di
tempo  non  superiore  ad  un anno non prorogabile, delegare con atto
scritto   a  dipendenti  inquadrati  nella  categoria  immediatamente
inferiore  alla  qualifica dirigenziale, rispettivamente alcune delle
funzioni  di  cui all'art. 8, comma 4, e all'art. 9, comma 1, lettera
b), sulla base dei criteri determinati con deliberazione della Giunta
regionale.
   2.  L'attribuzione della delega comporta di norma, nel rispetto di
quanto  previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL),
un   aumento   della  retribuzione  di  posizione  per  i  dipendenti
responsabili   di  posizione  organizzativa  e  della  indennita'  di
responsabilita' per i dipendenti inquadrati nella categoria D. Non si
applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile.