Art. 10. Delega di funzioni dirigenziali 1. I coordinatori di area e i responsabili di settore possono, per specifiche esigenze funzionali o di progetto e per un periodo di tempo non superiore ad un anno non prorogabile, delegare con atto scritto a dipendenti inquadrati nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica dirigenziale, rispettivamente alcune delle funzioni di cui all'art. 8, comma 4, e all'art. 9, comma 1, lettera b), sulla base dei criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale. 2. L'attribuzione della delega comporta di norma, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), un aumento della retribuzione di posizione per i dipendenti responsabili di posizione organizzativa e della indennita' di responsabilita' per i dipendenti inquadrati nella categoria D. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile.