Art. 12. Accesso alla qualifica dirigenziale 1. I dirigenti della Giunta regionale appartengono ad un'unica qualifica. 2. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di concorso, cui possono partecipare rispettivamente: a) i dipendenti a tempo indeterminato dell'amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale, considerando utili a tale fine anche gli anni in cui i predetti dipendenti abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche; b) i dipendenti di enti pubblici economici o aziende private, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno tre anni.