Art. 12.
                 Accesso alla qualifica dirigenziale

   1.  I  dirigenti  della  Giunta regionale appartengono ad un'unica
qualifica.
   2.  L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a
seguito di concorso, cui possono partecipare rispettivamente:
    a)   i  dipendenti  a  tempo  indeterminato  dell'amministrazione
regionale  o di altre pubbliche amministrazioni in possesso di laurea
magistrale,  come  disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano
compiuto   almeno   cinque   anni   di   servizio   nella   categoria
immediatamente  inferiore a quella dirigenziale, considerando utili a
tale  fine  anche  gli  anni  in  cui  i  predetti dipendenti abbiano
ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche;
    b)  i dipendenti di enti pubblici economici o aziende private, in
possesso  di  laurea  magistrale,  come disciplinata dall'ordinamento
vigente,  che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno tre
anni.