Art. 13. Dirigenti con contratto a tempo determinato 1. Gli incarichi previsti dagli articoli 8, 9 e 11, al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa. e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 15 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale della Giunta regionale, possono essere conferiti dal direttore generale della struttura competente in materia di personale, su proposta del direttore generale della struttura di destinazione, con contratto di diritto privato a tempo determinato. 2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti tra soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacita' professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno triennale maturate in posizioni dirigenziali o nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in enti pubblici. o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private. 3. Il contratto di cui al comma 1 non puo' avere durata superiore a cinque anni, cessa comunque, in caso di scadenza dell'incarico del direttore generale, dopo sessanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale ed e' rinnovabile. 4. L'incarico di cui al presente articolo e' conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell' amministrazione di provenienza.