Art. 13.
             Dirigenti con contratto a tempo determinato

   1.  Gli  incarichi  previsti  dagli articoli 8, 9 e 11, al fine di
sopperire  ad  individuate  esigenze  della  struttura  operativa.  e
limitatamente  ad  un  numero  di posti non superiore al 15 per cento
della  dotazione  organica  della qualifica dirigenziale della Giunta
regionale,  possono  essere  conferiti  dal  direttore generale della
struttura  competente  in  materia  di  personale,  su  proposta  del
direttore  generale della struttura di destinazione, con contratto di
diritto privato a tempo determinato.
   2.  I  dirigenti  con contratto a tempo determinato vengono scelti
tra  soggetti  in  possesso  di  laurea magistrale, come disciplinata
dall'ordinamento  vigente,  che  abbiano  conseguito  una particolare
capacita'  professionale,  culturale  o  scientifica,  desumibile  da
concrete  esperienze di lavoro di durata almeno triennale maturate in
posizioni  dirigenziali  o nella categoria immediatamente inferiore a
quella  dirigenziale in enti pubblici. o in analoghe posizioni presso
enti pubblici economici o aziende private.
   3.  Il contratto di cui al comma 1 non puo' avere durata superiore
a  cinque anni, cessa comunque, in caso di scadenza dell'incarico del
direttore  generale,  dopo  sessanta  giorni  dalla  nomina del nuovo
direttore generale ed e' rinnovabile.
   4.  L'incarico di cui al presente articolo e' conferito a soggetti
provenienti  dal  settore  pubblico,  ivi compresi i dipendenti della
regione  Toscana,  previo  collocamento in aspettativa o fuori ruolo,
secondo l'ordinamento dell' amministrazione di provenienza.