Art. 14. Nomina e requisiti del direttore generale 1. I direttori generali sono collocati al di fuori dell'organico della Giunta regionale. 2. I direttori generali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. 3. Il direttore generale, salvo quanto previsto al comma 5, puo' essere scelto tra i dirigenti regionali in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni. 4. Il direttore generale, salvo quanto previsto al comma 5, puo' altresi' essere scelto tra soggetti esterni alla Regione, dotati di professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile da concrete esperienze di lavoro. 5. Il Direttore generale dell'Avvocatura puo' essere scelto fra dirigenti interni o soggetti esterni alla Regione, che abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. 6. Per i soggetti esterni alla regione provenienti dal settore pubblico, l'incarico e' conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.