Art. 14.
              Nomina e requisiti del direttore generale

   1.  I  direttori generali sono collocati al di fuori dell'organico
della Giunta regionale.
   2.  I  direttori generali sono nominati con decreto del Presidente
della Giunta regionale.
   3.  Il  direttore generale, salvo quanto previsto al comma 5, puo'
essere  scelto  tra  i  dirigenti  regionali  in  possesso  di laurea
magistrale,  come  disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano
ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni.
   4.  Il  direttore generale, salvo quanto previsto al comma 5, puo'
altresi'  essere  scelto tra soggetti esterni alla Regione, dotati di
professionalita'  adeguata  alle funzioni da svolgere, in possesso di
laurea  magistrale,  come  disciplinata dall'ordinamento vigente, che
abbiano  ricoperto  incarichi  dirigenziali per almeno cinque anni in
enti  o  aziende  pubbliche  o  private, o che abbiano conseguito una
particolare  specializzazione  professionale, culturale e scientifica
desumibile da concrete esperienze di lavoro.
   5.  Il  Direttore  generale dell'Avvocatura puo' essere scelto fra
dirigenti  interni  o  soggetti  esterni  alla  Regione,  che abbiano
esercitato   per  almeno  cinque  anni  la  professione  di  avvocato
abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
   6.  Per  i  soggetti  esterni alla regione provenienti dal settore
pubblico,  l'incarico e' conferito previo collocamento in aspettativa
o   fuori   ruolo,   secondo  l'ordinamento  dell'amministrazione  di
provenienza.