Art. 15.
              Rapporto di lavoro del direttore generale

   1. L'incarico di direttore generale e' attribuito con contratto di
diritto  privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile,
fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 16, comma 2. Il contratto
individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
   2.  L'incarico  di direttore generale ha carattere di esclusivita'
ed  e'  a  tempo pieno. Il trattamento economico di ciascun direttore
generale,  onnicomprensivo, e' determinato dalla Giunta regionale con
riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza
pubblica  ed  ai  valori  medi  di  mercato  per  figure dirigenziali
equivalenti.
   3. La sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 con dirigenti
regionali  comporta  la  novazione del rapporto di lavoro in atto. Il
servizio  prestato in forza del contratto e' utile ad ogni effetto ai
fini  dei  trattamenti  di  quiescenza  e di previdenza, nel rispetto
della  normativa  vigente  in  materia previdenziale, nonche' ai fini
dell'anzianita' di servizio.
   4. Alla cessazione del contratto, salva l'ipotesi di licenziamento
per  giusta  causa,  il  dirigente e' riassunto automaticamente nella
posizione   giuridica   ed   economica   in   godimento  prima  della
sottoscrizione    del    contratto    stesso,    con    conservazione
dell'anzianita'  complessivamente  maturata  ai  fini del trattamento
giuridico,  economico,  di quiescenza e di previdenza. Il posto nella
dotazione   organica   ricoperto  dal  dirigente  nominato  direttore
generale rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.
   5.  In  relazione  alla  cura  degli  interessi  della regione, il
direttore  generale puo' essere destinatario di nomine o designazioni
regionali.   Gli   eventuali  emolumenti  derivanti  dalla  nomina  o
designazione  corrisposti  da  terzi  sono  direttamente versati alla
regione  e  vengono  utilizzati  per le finalita' di cui all'art. 62,
comma 2.