Art. 15. Rapporto di lavoro del direttore generale 1. L'incarico di direttore generale e' attribuito con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 2. Il contratto individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. 2. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusivita' ed e' a tempo pieno. Il trattamento economico di ciascun direttore generale, onnicomprensivo, e' determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. 3. La sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 con dirigenti regionali comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto e' utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonche' ai fini dell'anzianita' di servizio. 4. Alla cessazione del contratto, salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, il dirigente e' riassunto automaticamente nella posizione giuridica ed economica in godimento prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianita' complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente nominato direttore generale rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico. 5. In relazione alla cura degli interessi della regione, il direttore generale puo' essere destinatario di nomine o designazioni regionali. Gli eventuali emolumenti derivanti dalla nomina o designazione corrisposti da terzi sono direttamente versati alla regione e vengono utilizzati per le finalita' di cui all'art. 62, comma 2.