Art. 16.
           Cessazione del direttore generale dall'incarico

   1.  Il  Direttore  generale  della  Presidenza cessa dall'incarico
decorsi  sessanta  giorni  dalla  elezione del nuovo Presidente della
Giunta  regionale. Gli altri direttori generali cessano dall'incarico
decorsi sessanta giorni dalla prima riunione della Giunta regionale.
   2.  In  caso di cessazione anticipata dall'incarico, il Presidente
della  Giunta  regionale  puo'  attribuire  l'incarico  stesso  ad un
dirigente  regionale,  per un periodo non superiore a novanta giorni.
Al  dirigente  incaricato non si applica la novazione del rapporto di
lavoro  e  compete,  oltre  al trattamento economico in godimento, la
differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell'art.
15. comma 2.
   3.  Qualora  il  direttore  generale  debba  essere assente per un
periodo  non  inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, il
Presidente  della  Giunta  regionale  puo'  sospendere  il rapporto e
attribuire   l'incarico   relativo   all'esercizio  temporaneo  delle
funzioni  di  direttore  generale  ad  un dirigente regionale a tempo
indeterminato   che   conserva   la   responsabilita'  della  propria
struttura.
   4.  Al  dirigente  incaricato  di cui al comma 3 non si applica la
novazione  del  rapporto di lavoro e compete il trattamento economico
di cui al comma 2.
   5.  L'incarico  di  cui al comma 3 cessa alla ripresa del rapporto
con   il   direttore   generale  o,  in  caso  di  impossibilita'  di
quest'ultimo, con la nomina di un nuovo direttore generale.