Art. 16. Cessazione del direttore generale dall'incarico 1. Il Direttore generale della Presidenza cessa dall'incarico decorsi sessanta giorni dalla elezione del nuovo Presidente della Giunta regionale. Gli altri direttori generali cessano dall'incarico decorsi sessanta giorni dalla prima riunione della Giunta regionale. 2. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, il Presidente della Giunta regionale puo' attribuire l'incarico stesso ad un dirigente regionale, per un periodo non superiore a novanta giorni. Al dirigente incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell'art. 15. comma 2. 3. Qualora il direttore generale debba essere assente per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, il Presidente della Giunta regionale puo' sospendere il rapporto e attribuire l'incarico relativo all'esercizio temporaneo delle funzioni di direttore generale ad un dirigente regionale a tempo indeterminato che conserva la responsabilita' della propria struttura. 4. Al dirigente incaricato di cui al comma 3 non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento economico di cui al comma 2. 5. L'incarico di cui al comma 3 cessa alla ripresa del rapporto con il direttore generale o, in caso di impossibilita' di quest'ultimo, con la nomina di un nuovo direttore generale.