Art. 17.
   Incarichi di coordinatore di area e di responsabile di settore

   1.  Gli  incarichi  di  coordinatore  di area e di responsabile di
settore  sono attribuiti con decreto del direttore generale e cessano
decorsi  sessanta  giorni  dal  conferimento  dell'incarico  al nuovo
direttore generale.
   2.   L'indennita'   di  posizione  e  di  risultato  spettante  ai
coordinatori  di  area  e'  determinata  dalla  Giunta  regionale nel
rispetto delle norme contrattuali.
   3.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma 1 il direttore generale
conferisce  i  nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine sono
rinnovati automaticamente gli incarichi dei precedenti responsabili.
   4.   Per  far  fronte  a  eccezionali  esigenze  organizzative  il
direttore generale competente in materia di personale puo' conferire,
con  le  procedure  previste  dall'art.  18,  comma  3, l'incarico di
responsabile temporaneo di una struttura vacante ad un dirigente gia'
responsabile  di  struttura qualora quest'ultimo sia assegnato ad una
direzione  generale  diversa da quella in cui le strutture vacanti si
collocano.