Art. 17. Incarichi di coordinatore di area e di responsabile di settore 1. Gli incarichi di coordinatore di area e di responsabile di settore sono attribuiti con decreto del direttore generale e cessano decorsi sessanta giorni dal conferimento dell'incarico al nuovo direttore generale. 2. L'indennita' di posizione e di risultato spettante ai coordinatori di area e' determinata dalla Giunta regionale nel rispetto delle norme contrattuali. 3. Entro il termine di cui al comma 1 il direttore generale conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine sono rinnovati automaticamente gli incarichi dei precedenti responsabili. 4. Per far fronte a eccezionali esigenze organizzative il direttore generale competente in materia di personale puo' conferire, con le procedure previste dall'art. 18, comma 3, l'incarico di responsabile temporaneo di una struttura vacante ad un dirigente gia' responsabile di struttura qualora quest'ultimo sia assegnato ad una direzione generale diversa da quella in cui le strutture vacanti si collocano.