Art. 19. Soggetti della valutazione 1. La valutazione dei direttori generali e' effettuata dalla Giunta regionale. 2. La valutazione dei coordinatori di area e' effettuata dal direttore generale di riferimento. Nel caso in cui il coordinatore di area garantisca l'integrazione di funzioni trasversali la valutazione e' effettuata sentiti gli altri direttori generali. 3. La valutazione dei responsabili di settore e dei dirigenti di cui all'art. 11 e' effettuata dal direttore generale. Per i responsabili di settore e per i dirigenti di cui all'art. 11 che riferiscono a un'area o al settore di un'area la valutazione avviene sulla base degli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi forniti dai coordinatori di area. 4. La valutazione dei dirigenti di cui all'art. 11 che riferiscono ad un settore di diretto riferimento al direttore generale e' effettuata da quest'ultimo, su proposta del responsabile di settore.