Art. 19.
                     Soggetti della valutazione

   1.  La  valutazione  dei  direttori  generali  e' effettuata dalla
Giunta regionale.
   2.  La  valutazione  dei  coordinatori  di  area e' effettuata dal
direttore generale di riferimento. Nel caso in cui il coordinatore di
area garantisca l'integrazione di funzioni trasversali la valutazione
e' effettuata sentiti gli altri direttori generali.
   3.  La  valutazione dei responsabili di settore e dei dirigenti di
cui   all'art.  11  e'  effettuata  dal  direttore  generale.  Per  i
responsabili  di  settore  e  per  i dirigenti di cui all'art. 11 che
riferiscono  a un'area o al settore di un'area la valutazione avviene
sulla  base  degli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi
forniti dai coordinatori di area.
   4. La valutazione dei dirigenti di cui all'art. 11 che riferiscono
ad  un  settore  di  diretto  riferimento  al  direttore  generale e'
effettuata da quest'ultimo, su proposta del responsabile di settore.