Art. 2.
        Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza

   1.  Gli  organi  di  direzione  politica esercitano le funzioni di
indirizzo  politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed  i
programmi  da  attuare  ed  adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni. Verificano, inoltre, la rispondenza dei
risultati   dell'attivita'   amministrativa  e  della  gestione  agli
indirizzi impartiti.
   2. Agli organi di direzione politica spettano, in particolare:
    a)  le  decisioni  in  materia di atti normativi e l'adozione dei
relativi atti di indirizzo applicativo;
    b)  la  definizione  dei  criteri  generali  in materia di ausili
finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi
oneri a carico di terzi;
    c)  le  nomine,  le  designazioni  e  gli  atti  analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
    d)  la  definizione  delle priorita'. dei piani e delle direttive
generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
    e)   l'individuazione   delle   risorse   umane,   materiali   ed
economico-finanziarie   da   destinare   alle  strutture  di  massima
dimensione, di cui all'art. 3;
    f)  la  definizione  dei  sistema di controllo strategico e delle
procedure del controllo di gestione;
    g)  la  disciplina  delle  procedure  di controllo di regolarita'
amministrativa e contabile degli atti amministrativi regionali;
    h)  la  definizione  dei  criteri  di  valutazione  dei direttori
generali,  nonche'  l'attribuzione di una quota di compenso correlata
ai risultati conseguiti.
   3.  La  Giunta  regionale,  oltre  alle  direttive  generali, puo'
impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa dell'ente.
   4.  Ai  dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi.    compresi    tutti    gli    atti   che   impegnano
l'amministrazione  verso  l'esterno, nonche' la gestione finanziaria,
tecnica  e  amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.