Art. 2. Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza 1. Gli organi di direzione politica esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verificano, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 2. Agli organi di direzione politica spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo applicativo; b) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; c) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; d) la definizione delle priorita'. dei piani e delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; e) l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle strutture di massima dimensione, di cui all'art. 3; f) la definizione dei sistema di controllo strategico e delle procedure del controllo di gestione; g) la disciplina delle procedure di controllo di regolarita' amministrativa e contabile degli atti amministrativi regionali; h) la definizione dei criteri di valutazione dei direttori generali, nonche' l'attribuzione di una quota di compenso correlata ai risultati conseguiti. 3. La Giunta regionale, oltre alle direttive generali, puo' impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente. 4. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi. compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.