Art. 20.
        Criteri e procedure per la valutazione dei dirigenti

   1.  Gli indirizzi, i criteri e le procedure per la valutazione dei
dirigenti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
   2.  Il  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi o l'inosservanza
delle  direttive  impartite dal direttore generale possono comportare
la revoca dall'incarico. Nei casi di particolare gravita' il rapporto
di  lavoro  puo'  essere  risolto, secondo le disposizioni del codice
civile e in conformita' alle previsioni del contratto collettivo.
   3.  I  provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal direttore
generale  di  riferimento,  sulla  base degli elementi di valutazione
quantitativi  e  qualitativi  forniti  dai coordinatori di area per i
dirigenti   assegnati  all'area.  La  proposta  di  provvedimento  e'
comunicata  al dirigente interessato, che ha diritto di presentare le
proprie controdeduzioni entro trenta giorni.
   4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme
parere  del  comitato dei garanti di cui all'art. 21. Il parere viene
reso  entro  trenta  giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine si prescinde dal parere.
   5.  Il  termine  di cui al comma 4 puo' essere interrotto una sola
volta  per  richiesta  di  chiarimenti, che devono essere forniti dal
direttore generale interessato entro quindici giorni dalla richiesta,
e ricomincia a decorrere trascorsi i quindici giorni suddetti.