Art. 21.
                        Comitato dei garanti

   1.  Il  Comitato  dei garanti, nominato con decreto del Presidente
della Giunta regionale, e' composto da:
    a)  un  magistrato  amministrativo,  anche  in quiescenza. che lo
presiede.  designato  dal  Presidente  del  Tribunale  amministrativo
regionale della Toscana;
    b)  un  dirigente  a  tempo  indeterminato della Giunta regionale
eletto  da  tutti  i  dirigenti  a  tempo  indeterminato della Giunta
stessa,  oppure  un  dirigente  a  tempo  indeterminato del Consiglio
regionale,  eletto  da  tutti  i  dirigenti a tempo indeterminato del
Consiglio   stesso,   qualora  il  comitato  si  debba  esprimere  su
provvedimenti che riguardino il Consiglio regionale;
    c)  un  esperto  scelto dal Presidente della Giunta regionale tra
soggetti  con  specifica  qualificazione  ed  esperienza  nei settori
dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.
   2. Il Comitato dura in carica tre anni.
   3.  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  sono definite le
modalita'  di  elezione  del  componente  dirigente  regionale  e  le
modalita' di funzionamento del Comitato.