Art. 21. Comitato dei garanti 1. Il Comitato dei garanti, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, e' composto da: a) un magistrato amministrativo, anche in quiescenza. che lo presiede. designato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Toscana; b) un dirigente a tempo indeterminato della Giunta regionale eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato della Giunta stessa, oppure un dirigente a tempo indeterminato del Consiglio regionale, eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato del Consiglio stesso, qualora il comitato si debba esprimere su provvedimenti che riguardino il Consiglio regionale; c) un esperto scelto dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. 2. Il Comitato dura in carica tre anni. 3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalita' di elezione del componente dirigente regionale e le modalita' di funzionamento del Comitato.