Art. 23.
             Programmazione del fabbisogno di personale

   1.   Con  propria  deliberazione  la  Giunta  regionale  per  ogni
legislatura   determina  gli  indirizzi  per  la  programmazione  del
fabbisogno di personale.
   2.  Il  direttore  generale  competente  in  materia  di personale
provvede, di norma annualmente, alla determinazione del fabbisogno di
personale previa comunicazione al CTD.