Art. 23. Programmazione del fabbisogno di personale 1. Con propria deliberazione la Giunta regionale per ogni legislatura determina gli indirizzi per la programmazione del fabbisogno di personale. 2. Il direttore generale competente in materia di personale provvede, di norma annualmente, alla determinazione del fabbisogno di personale previa comunicazione al CTD.