Art. 24. Reclutamento del personale 1. Il reclutamento del personale presso la Regione avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato; b) mediante avviamento a selezione, tramite i servizi per l'impiego ai sensi della normativa vigente, per il personale da inquadrare nelle categorie A e B, previa verifica della compatibilita' con le mansioni da svolgere; c) con le modalita' previste dalla legislazione vigente per le assunzioni obbligatorie; d) mediante trasferimento dei dipendenti in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda. 2. Con il regolamento di cui all'art. 69 sono disciplinate: a) le modalita' di assunzione agli impieghi; b) le procedure di selezione per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato; c) le categorie riservatarie e le preferenze; d) le modalita' di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno; e) la composizione, le modalita' di nomina, gli adempimenti e i compensi dei componenti interni ed esterni delle commissioni di selezione, comprese quelle per le borse di studio. 3. I bandi e gli avvisi di selezione possono prevedere l'indicazione dei posti per ambito provinciale. 4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale possono definire, tramite intesa, le modalita' di utilizzazione delle graduatorie di concorsi banditi per profili professionali comuni ai rispettivi ruoli. 5. I bandi possono prevedere l'indizione di concorsi unici, previo accordo, anche al fine della ripartizione degli oneri relativi, tra la Regione e gli enti, aziende ed agenzie regionali, gli enti locali della Toscana, le aziende unita' sanitarie locali (aziende USL) della Toscana e altre pubbliche amministrazioni. 6. I bandi e gli avvisi di selezione della Regione, degli enti, aziende ed agenzie regionali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). 7. Le norme sui compensi previsti per le commissioni di selezione della Regione Toscana trovano applicazione anche per le commissioni di concorso delle aziende USL. 8. L' eventuale inquadramento dei dipendenti assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e' subordinato alla verifica da parte dell'amministrazione regionale del possesso dei requisiti indicati nella comunicazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo. La verifica del possesso dei requisiti viene effettuata con le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 69.