Art. 24.
                     Reclutamento del personale

   1.  Il  reclutamento  del  personale presso la Regione avviene con
contratto individuale di lavoro:
    a)  tramite  procedure  selettive,  per  le  assunzioni  a  tempo
determinato e indeterminato;
    b)  mediante  avviamento  a  selezione,  tramite  i  servizi  per
l'impiego  ai  sensi  della  normativa  vigente,  per il personale da
inquadrare   nelle   categorie   A   e   B,   previa  verifica  della
compatibilita' con le mansioni da svolgere;
    c)  con  le  modalita' previste dalla legislazione vigente per le
assunzioni obbligatorie;
    d) mediante trasferimento dei dipendenti in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda.
   2. Con il regolamento di cui all'art. 69 sono disciplinate:
    a) le modalita' di assunzione agli impieghi;
    b) le procedure di selezione per l'assunzione a tempo determinato
e indeterminato;
    c) le categorie riservatarie e le preferenze;
    d) le modalita' di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
parziale a tempo pieno;
    e)  la  composizione, le modalita' di nomina, gli adempimenti e i
compensi  dei  componenti  interni  ed  esterni  delle commissioni di
selezione, comprese quelle per le borse di studio.
   3.   I   bandi   e  gli  avvisi  di  selezione  possono  prevedere
l'indicazione dei posti per ambito provinciale.
   4.  La Giunta regionale e il Consiglio regionale possono definire,
tramite  intesa,  le  modalita' di utilizzazione delle graduatorie di
concorsi  banditi  per  profili  professionali  comuni  ai rispettivi
ruoli.
   5. I bandi possono prevedere l'indizione di concorsi unici, previo
accordo,  anche  al fine della ripartizione degli oneri relativi, tra
la  Regione e gli enti, aziende ed agenzie regionali, gli enti locali
della Toscana, le aziende unita' sanitarie locali (aziende USL) della
Toscana e altre pubbliche amministrazioni.
   6.  I  bandi  e gli avvisi di selezione della Regione, degli enti,
aziende ed agenzie regionali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana (BURT).
   7.  Le norme sui compensi previsti per le commissioni di selezione
della  Regione  Toscana trovano applicazione anche per le commissioni
di concorso delle aziende USL.
   8.  L'  eventuale  inquadramento  dei  dipendenti  assegnati  alla
Regione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001
e'  subordinato alla verifica da parte dell'amministrazione regionale
del  possesso dei requisiti indicati nella comunicazione prevista dal
comma 1 dello stesso articolo. La verifica del possesso dei requisiti
viene  effettuata  con  le  modalita' previste dal regolamento di cui
all'art. 69.