Art. 25.
                  Requisiti generali per l'accesso

   1.  Per  accedere  all'impiego regionale e' necessario possedere i
seguenti requisiti generali:
    a) cittadinanza italiana;
    b) maggiore eta';
    c)  idoneita'  fisica  allo  svolgimento  delle funzioni inerenti
l'impiego;
    d) titolo di studio prescritto dal bando.
   2.  Per quanto attiene al requisito di cui al comma 1, lettera a),
sono  equiparati  ai  cittadini  gli  italiani  non appartenenti alla
Repubblica.  I  cittadini degli stati membri dell'Unione europea (UE)
possono  accedere,  nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174
(Regolamento  recante  norme  sull'accesso  dei cittadini degli Stati
membri   dell'Unione   europea   ai   posti   di   lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche), a tutti i posti delle dotazioni organiche
a  parita'  di requisiti purche' abbiano un'adeguata conoscenza della
lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove.
   3.  Non  possono  accedere  all'impiego  regionale coloro che sono
esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  e  coloro  che sono stati
destituiti  dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da
pubbliche amministrazioni.
   4.   Il  dirigente  competente  in  materia  di  reclutamento  del
personale  valuta,  nei confronti di coloro che sono stati dichiarati
decaduti dall'impiego ai sensi dell'art. 127, comma primo, lettera d)
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
(Testo   unico   delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
impiegati  civili  dello  Stato),  la proporzione tra la gravita' del
comportamento  che  ha  determinato  la  decadenza  e  il  divieto di
concorrere  all'impiego  regionale,  fatti  salvi  i  casi  in cui il
dipendente   abbia   prodotto  documenti  falsi  o  abbia  dichiarato
falsamente il possesso di titoli di studio.