Art. 25. Requisiti generali per l'accesso 1. Per accedere all'impiego regionale e' necessario possedere i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana; b) maggiore eta'; c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l'impiego; d) titolo di studio prescritto dal bando. 2. Per quanto attiene al requisito di cui al comma 1, lettera a), sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli stati membri dell'Unione europea (UE) possono accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche), a tutti i posti delle dotazioni organiche a parita' di requisiti purche' abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove. 3. Non possono accedere all'impiego regionale coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni. 4. Il dirigente competente in materia di reclutamento del personale valuta, nei confronti di coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'impiego ai sensi dell'art. 127, comma primo, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), la proporzione tra la gravita' del comportamento che ha determinato la decadenza e il divieto di concorrere all'impiego regionale, fatti salvi i casi in cui il dipendente abbia prodotto documenti falsi o abbia dichiarato falsamente il possesso di titoli di studio.