Art. 27. Posti disponibili da coprire mediante selezione 1. Si considerano posti disponibili da coprire mediante selezione sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi. Questi ultimi sono conferiti al verificarsi delle singole vacanze qualora la selezione venga conclusa prima.