Art. 27.
           Posti disponibili da coprire mediante selezione

   1.  Si considerano posti disponibili da coprire mediante selezione
sia  quelli  vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno
tali  per  effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi
successivi. Questi ultimi sono conferiti al verificarsi delle singole
vacanze qualora la selezione venga conclusa prima.