Art. 28.
                Graduatorie delle selezioni pubbliche

   1.  Le  graduatorie  delle selezioni pubbliche sono pubblicate sul
BURT  e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative.
   2. Le graduatorie delle selezioni pubbliche restano aperte per tre
anni  a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione. fatta
eccezione  per le graduatorie delle selezioni per il reclutamento del
personale  di qualifica dirigenziale, che restano aperte per diciotto
mesi.
   3.  Le  graduatorie  possono essere utilizzate, nel rispetto delle
percentuali  di  riserva  dei  posti  previste  dalla  legge, per gli
ulteriori  posti di pari categoria che si dovessero rendere vacanti e
disponibili nel periodo di validita' delle stesse.
   4.  Le  graduatorie  per  il  reclutamento  a  tempo indeterminato
possono  essere  utilizzate  anche per il reclutamento di personale a
tempo  determinato.  Tale  utilizzazione  cessa al termine di un solo
scorrimento completo di ciascuna graduatoria.
   5.  La rinuncia o l'eventuale accettazione dell'assunzione a tempo
determinato  non  comporta  l'esclusione  dalla  graduatoria  per  il
reclutamento a tempo indeterminato.
   6.   Le   graduatorie  possono  essere  utilizzate  anche  per  il
reclutamento  di  personale  a  tempo  parziale. La rinuncia da parte
dell'idoneo comporta l'esclusione dalla graduatoria.
   7.  Le  graduatorie  delle selezioni pubbliche per il reclutamento
del personale a tempo indeterminato possono essere utilizzate, previa
intesa con la Regione Toscana e nel rispetto della normativa generale
in  materia  di  selezioni  pubbliche, dagli enti, aziende ed agenzie
regionali,  dagli  enti locali della Toscana, dalle aziende USL della
Toscana  e  da  altre  pubbliche amministrazioni. L'eventuale rifiuto
dell'assunzione  da parte dell'idoneo non comporta l'esclusione dalla
graduatoria.
   8.  La Regione puo', d'intesa con gli enti e le amministrazioni di
cui  al  comma 7, utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche
bandite dagli stessi solo per le assunzioni di personale da assegnare
agli   uffici  regionali  ubicati  nello  stesso  ambito  provinciale
dell'ente o amministrazione che ha bandito la selezione.