Art. 29. Mobilita', comando e distacco. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione 1. La mobilita' dei dipendenti tra le direzioni generali e tra queste e il Consiglio regionale e' assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalita' della struttura operativa e della utilizzazione ottimale delle risorse nonche' dello sviluppo professionale del dipendente. 2. La Regione puo' ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla stessa categoria o a qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche. che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 3. La mobilita' dei dipendenti dalla direzione generale a cui sono assegnati ad altra direzione o al Consiglio regionale e' disposta, sentiti il dipendente interessato ed il direttore generale della struttura di provenienza, dal direttore generale competente in materia di personale, su richiesta, rispettivamente, del direttore generale della struttura di destinazione o del Segretario generale del Consiglio regionale. 4. La Regione puo' consentire il trasferimento del proprio personale presso altre amministrazioni pubbliche. 5. Il personale regionale puo' essere comandato presso amministrazioni pubbliche per esigenze di servizio delle stesse. Gli oneri finanziari connessi al comando sono a carico dell'ente presso il quale il personale regionale funzionalmente opera. 6. Il comando di cui al comma 5, disposto previo assenso del dipendente, non puo' avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili, e puo' essere revocato solo mediante intesa in forma scritta tra gli enti o su richiesta motivata del dipendente. 7. La Regione puo' utilizzare personale comandato da altre pubbliche amministrazioni e in tal caso i relativi oneri finanziari sono posti a carico del bilancio regionale. 8. La Regione, per specifiche esigenze organizzative, puo' distaccare, anche a tempo parziale, il personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni. il distacco e' disposto d'intesa con l'amministrazione interessata e non puo' avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili. Tale limite temporale non trova applicazione nel caso in cui il distacco sia previsto da apposita disposizione di legge. 9. La Regione, per specifiche esigenze organizzative, puo' utilizzare personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni. Gli oneri finanziari connessi al distacco sono a carico dell'ente di provenienza del personale distaccato. 10. Il dipendente regionale a tempo indeterminato puo' essere collocato in aspettativa senza assegni per instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato presso altra pubblica amministrazione nei casi previsti dai CCNL o da specifiche disposizioni normative nazionali, previa intesa scritta tra gli enti. 11. I dipendenti regionali possono chiedere di essere collocati in aspettativa senza assegni qualora vengano assunti a tempo determinato da altri enti pubblici come dirigenti con contratto a tempo determinato o con incarico di alta specializzazione di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) oppure per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata massima triennale presso le istituzioni dell'UE.