Art. 29.
Mobilita',  comando  e  distacco.  Aspettativa per rapporti di lavoro
                presso altra pubblica amministrazione

   1.  La  mobilita'  dei  dipendenti tra le direzioni generali e tra
queste  e il Consiglio regionale e' assunta come generale criterio di
organizzazione  ai  fini della migliore funzionalita' della struttura
operativa  e della utilizzazione ottimale delle risorse nonche' dello
sviluppo professionale del dipendente.
   2.  La  Regione  puo' ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla stessa categoria o
a  qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni
pubbliche. che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e'
disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
   3. La mobilita' dei dipendenti dalla direzione generale a cui sono
assegnati  ad  altra  direzione o al Consiglio regionale e' disposta,
sentiti  il  dipendente  interessato  ed  il direttore generale della
struttura  di  provenienza,  dal  direttore  generale  competente  in
materia  di  personale,  su richiesta, rispettivamente, del direttore
generale  della  struttura  di destinazione o del Segretario generale
del Consiglio regionale.
   4.  La  Regione  puo'  consentire  il  trasferimento  del  proprio
personale presso altre amministrazioni pubbliche.
   5.   Il   personale   regionale   puo'   essere  comandato  presso
amministrazioni  pubbliche per esigenze di servizio delle stesse. Gli
oneri  finanziari  connessi al comando sono a carico dell'ente presso
il quale il personale regionale funzionalmente opera.
   6.  Il  comando  di  cui  al  comma 5, disposto previo assenso del
dipendente,   non   puo'   avere  durata  superiore  a  dodici  mesi,
eventualmente  rinnovabili,  e  puo'  essere  revocato  solo mediante
intesa  in  forma  scritta  tra  gli enti o su richiesta motivata del
dipendente.
   7.  La  Regione  puo'  utilizzare  personale  comandato  da  altre
pubbliche  amministrazioni  e in tal caso i relativi oneri finanziari
sono posti a carico del bilancio regionale.
   8.   La  Regione,  per  specifiche  esigenze  organizzative,  puo'
distaccare,  anche  a  tempo  parziale, il personale regionale presso
altre pubbliche amministrazioni. il distacco e' disposto d'intesa con
l'amministrazione  interessata  e  non  puo' avere durata superiore a
dodici  mesi,  eventualmente  rinnovabili.  Tale limite temporale non
trova  applicazione  nel  caso  in  cui  il  distacco sia previsto da
apposita disposizione di legge.
   9.   La  Regione,  per  specifiche  esigenze  organizzative,  puo'
utilizzare  personale  distaccato da altre pubbliche amministrazioni.
Gli  oneri finanziari connessi al distacco sono a carico dell'ente di
provenienza del personale distaccato.
   10.  Il  dipendente  regionale  a  tempo indeterminato puo' essere
collocato  in aspettativa senza assegni per instaurare un rapporto di
lavoro  a tempo determinato presso altra pubblica amministrazione nei
casi  previsti  dai  CCNL  o  da  specifiche  disposizioni  normative
nazionali, previa intesa scritta tra gli enti.
   11. I dipendenti regionali possono chiedere di essere collocati in
aspettativa senza assegni qualora vengano assunti a tempo determinato
da   altri  enti  pubblici  come  dirigenti  con  contratto  a  tempo
determinato  o  con incarico di alta specializzazione di cui all'art.
110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali) oppure per instaurare un
rapporto  di lavoro subordinato a tempo determinato di durata massima
triennale presso le istituzioni dell'UE.