Art. 30.
                               Oggetto

   1.  Le  disposizioni  del  presente  capo  individuano  i principi
generali  per  lo svolgimento di attivita' extraimpiego, retribuite e
non dei dipendenti della Giunta regionale, ad eccezione di quelli con
rapporto  di  lavoro  a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
   2.  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo
si  intendono  per dipendenti della Giunta regionale quelli assunti a
tempo indeterminato e determinato dalla Giunta.