Art. 30. Oggetto 1. Le disposizioni del presente capo individuano i principi generali per lo svolgimento di attivita' extraimpiego, retribuite e non dei dipendenti della Giunta regionale, ad eccezione di quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si intendono per dipendenti della Giunta regionale quelli assunti a tempo indeterminato e determinato dalla Giunta.