Art. 31. Attivita' incompatibili 1. Il dipendente non puo': a) esercitare alcun commercio o industria o assumere impieghi alle dipendenze di privati o enti pubblici; b) assumere cariche in societa' a capitale interamente privato anche se a titolo gratuito; c) assumere le cariche di amministratore unico o delegato, di presidente del collegio dei revisori di societa' a capitale pubblico o a partecipazione pubblica, nonche' di aziende di enti locali; d) esercitare alcuna professione o svolgere incarichi professionali retribuiti, ad eccezione di quanto previsto all'art. 33. 2. Il dipendente che eserciti attivita' o assuma incarichi in violazione del presente articolo e dell'art. 34 e' diffidato dal dirigente della competente struttura a cessare dalla situazione di incompatibilita' entro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta.