Art. 31.
                       Attivita' incompatibili

   1. Il dipendente non puo':
    a)  esercitare  alcun  commercio  o industria o assumere impieghi
alle dipendenze di privati o enti pubblici;
    b)  assumere  cariche  in societa' a capitale interamente privato
anche se a titolo gratuito;
    c)  assumere  le  cariche  di amministratore unico o delegato, di
presidente  del collegio dei revisori di societa' a capitale pubblico
o a partecipazione pubblica, nonche' di aziende di enti locali;
    d)   esercitare   alcuna   professione   o   svolgere   incarichi
professionali  retribuiti,  ad  eccezione di quanto previsto all'art.
33.
   2.  Il  dipendente  che  eserciti  attivita' o assuma incarichi in
violazione  del  presente  articolo  e  dell'art. 34 e' diffidato dal
dirigente  della  competente  struttura a cessare dalla situazione di
incompatibilita'  entro  un termine non inferiore a quindici giorni e
non superiore a trenta.