Art. 32. Attivita' compatibili 1. Il dipendente puo' svolgere le attivita' che concretano la libera manifestazione del pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Rientrano, in particolare. tra tali attivita': a) le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) l'utilizzazione economica come autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) la partecipazione a convegni e seminari e la tenuta di singole lezioni presso universita' ed istituti scolastici. 2. Ai dipendenti assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico il comma 1 si applica limitatamente alle attivita' di cui alle lettere b) e c). 3. Possono altresi' essere svolti: a) gli incarichi per lo svolgimento dei quali le norme vigenti prevedono per il dipendente la collocazione in aspettativa o fuori ruolo; b) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. 4. Le attivita' svolte, qualora comportino un compenso, sono comunicate all'amministrazione con le modalita' definite dal regolamento di cui all'art. 69.