Art. 32.
                        Attivita' compatibili

   1.  Il  dipendente  puo'  svolgere  le attivita' che concretano la
libera  manifestazione del pensiero con le parole, lo scritto ed ogni
altro  mezzo  di  diffusione.  Rientrano,  in  particolare.  tra tali
attivita':
    a) le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
    b)  l'utilizzazione  economica  come  autore o inventore di opere
dell'ingegno e di invenzioni industriali;
    c) la partecipazione a convegni e seminari e la tenuta di singole
lezioni presso universita' ed istituti scolastici.
   2.  Ai  dipendenti  assunti  con  contratto  nazionale  di  lavoro
giornalistico  il  comma 1 si applica limitatamente alle attivita' di
cui alle lettere b) e c).
   3. Possono altresi' essere svolti:
    a)  gli  incarichi  per lo svolgimento dei quali le norme vigenti
prevedono  per  il  dipendente la collocazione in aspettativa o fuori
ruolo;
    b)  gli  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni  sindacali a
dipendenti   presso   le  stesse  distaccati  o  in  aspettativa  non
retribuita.
   4.  Le  attivita'  svolte,  qualora  comportino  un compenso, sono
comunicate   all'amministrazione   con   le  modalita'  definite  dal
regolamento di cui all'art. 69.