Art. 33.
Incarichi  extraimpiego  autorizzati  ai  dipendenti  su richiesta di
                           soggetti terzi

   1. Il dipendente puo' essere autorizzato all'assunzione di:
    a)  incarichi  esterni  saltuari  o temporanei, per i quali sia o
meno  previsto  un compenso sotto qualsiasi forma, conferiti da altre
pubbliche  amministrazioni  o  da  soggetti  privati che non siano in
conflitto con l'attivita' di lavoro svolta dal dipendente stesso;
    b)  cariche  in  societa'  pubbliche o a partecipazione pubblica,
cooperative,  societa'  sportive dilettantistiche, organizzazioni non
lucrative  di  utilita' sociale e fondazioni, per le quali sia o meno
previsto  un  compenso  sotto  qualsiasi  forma,  che  non  siano  in
conflitto con l'attivita' di lavoro svolta dal dipendente stesso.
   2.  Tutti  gli  incarichi  extraimpiego  autorizzati  ai dirigenti
regionali non possono comportare complessivamente un compenso annuale
superiore  al  25  per cento del trattamento economico complessivo in
godimento.  Per  i  dipendenti  non dirigenti il compenso annuale non
puo' superare il 45 per cento del trattamento economico in godimento.
   3. Il regolamento di cui all'art. 69 definisce:
    a) i criteri di individuazione degli incarichi e delle cariche di
cui al comma 1 , tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:
     1) natura dell'incarico;
     2) durata, tempi e modi di espletamento dell'incarico;
     3)  sussistenza  di  altre  autorizzazioni  e di altri incarichi
extraimpiego conferiti dalla Regione ai sensi dell'art. 34;
     4) entita' del compenso previsto;
    b)  modalita'  e tempi per il rilascio dell'autorizzazione di cui
al comma 1.
   4.  L'autorizzazione  di  cui al comma 1 e' disposta dal direttore
generale competente in materia di personale.
   5.   L'atto   di   autorizzazione   dichiara   la  conciliabilita'
dell'incarico  con  il regolare espletamento dei compiti d'ufficio ed
esclude  il  conflitto  tra  l'attivita'  da  svolgere  e le funzioni
esercitate dal dipendente.
   6.  Il  regolamento  di  cui  all'art.  69  definisce i criteri di
valutazione   della  conciliabilita'  dell'incarico  sulla  base  dei
seguenti elementi:
    a)  connessione  con i compiti del dipendente e con le competenze
delle   strutture   della   Giunta   regionale   o   della   pubblica
amministrazione presso cui il dipendente stesso presta servizio;
    b) sussistenza di finanziamenti regionali erogati
    dalla struttura regionale presso la quale il dipendente svolge le
sue mansioni e connessi
all'attivita'   extraimpiego   per  lo  svolgimento  della  quale  il
dipendente chiede l'autorizzazione.