Art. 33. Incarichi extraimpiego autorizzati ai dipendenti su richiesta di soggetti terzi 1. Il dipendente puo' essere autorizzato all'assunzione di: a) incarichi esterni saltuari o temporanei, per i quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati che non siano in conflitto con l'attivita' di lavoro svolta dal dipendente stesso; b) cariche in societa' pubbliche o a partecipazione pubblica, cooperative, societa' sportive dilettantistiche, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e fondazioni, per le quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto con l'attivita' di lavoro svolta dal dipendente stesso. 2. Tutti gli incarichi extraimpiego autorizzati ai dirigenti regionali non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 25 per cento del trattamento economico complessivo in godimento. Per i dipendenti non dirigenti il compenso annuale non puo' superare il 45 per cento del trattamento economico in godimento. 3. Il regolamento di cui all'art. 69 definisce: a) i criteri di individuazione degli incarichi e delle cariche di cui al comma 1 , tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione: 1) natura dell'incarico; 2) durata, tempi e modi di espletamento dell'incarico; 3) sussistenza di altre autorizzazioni e di altri incarichi extraimpiego conferiti dalla Regione ai sensi dell'art. 34; 4) entita' del compenso previsto; b) modalita' e tempi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' disposta dal direttore generale competente in materia di personale. 5. L'atto di autorizzazione dichiara la conciliabilita' dell'incarico con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio ed esclude il conflitto tra l'attivita' da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente. 6. Il regolamento di cui all'art. 69 definisce i criteri di valutazione della conciliabilita' dell'incarico sulla base dei seguenti elementi: a) connessione con i compiti del dipendente e con le competenze delle strutture della Giunta regionale o della pubblica amministrazione presso cui il dipendente stesso presta servizio; b) sussistenza di finanziamenti regionali erogati dalla struttura regionale presso la quale il dipendente svolge le sue mansioni e connessi all'attivita' extraimpiego per lo svolgimento della quale il dipendente chiede l'autorizzazione.