Art. 34. lncarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti della Giunta regionale 1. Al dipendente possono essere conferiti incarichi retribuiti in rappresentanza e per conto della Giunta non ricompresi negli ordinari compiti di ufficio. 2. Agli incarichi di cui al comma 1 si accede mediante atti dell'organo di direzione politica o del direttore generale competente in materia di personale. 3. Spettano agli organi di direzione politica gli atti di nomina e di designazione di competenza regionale in seno ad enti ed organismi esterni. 4. Spetta al direttore generale competente in materia di personale il conferimento ai dipendenti degli incarichi di valenza interna. 5. Il regolamento di cui all'art. 69 definisce: a) gli incarichi o le tipologie di incarichi retribuiti aventi valenza interna di cui al comma 4 che non siano gia' previsti espressamente da legge o altra fonte normativa; b) limiti, criteri e modalita' per il conferimento degli incarichi retribuiti in rappresentanza e per conto della Giunta non ricompresi nei compiti d'ufficio, tenuto conto di quanto previsto dai CCNL. con particolare riferimento a: 1 ) istituzione di appositi registri regionali; 2) limiti dei compensi; 3) obblighi dell'incaricato; 4) conciliabilita' degli incarichi con il regolare espletamento dei compiti d'ufficio e insussistenza del conflitto di interessi. 6. Gli incarichi svolti in conseguenza diretta delle nomine di competenza del Consiglio regionale non necessitano della preventiva autorizzazione di cui all'art. 33. 7. Gli incarichi aventi valenza interna alle strutture del Consiglio regionale svolti dai dipendenti della Giunta regionale non necessitano della preventiva autorizzazione di cui all'art. 33. 8. Il regolamento di cui all'art. 69 definisce gli incarichi in rappresentanza delle regioni o in qualita' di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ovvero, su segnalazione del Presidente o di un componente della Giunta regionale, in seno a comitati o organismi a composizione mista Stato-Regioni.