Art. 36.
                           Azioni positive

   1.   La   Giunta   regionale   approva   azioni  positive  dirette
specificamente a:
    a)  promuovere  l'inserimento delle donne nelle attivita' e nelle
posizioni lavorative ove sussiste un divario di genere;
    b)  favorire  un'organizzazione  flessibile dell'orario di lavoro
per meglio conciliare la vita familiare con la vita lavorativa;
    c)  agevolare  il  reinserimento delle lavoratrici al rientro dal
congedo  per  maternita',  anche  attraverso  il  mantenimento  delle
proprie   mansioni   o  di  mansioni  equivalenti  e  l'accesso  alla
formazione;
    d)  attivare,  nella  gestione delle risorse umane, comportamenti
coerenti  con  i  principi  di  pari opportunita' e di valorizzazione
delle differenze di genere;
    e)  prevenire situazioni di discriminazione diretta e indiretta e
molestie sessuali.
   2.  Le  azioni  di cui al comma 1 si applicano ai dipendenti della
Giunta  regionale  e,  di  norma, sentito l'Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale, ai dipendenti del Consiglio stesso.