Art. 36. Azioni positive 1. La Giunta regionale approva azioni positive dirette specificamente a: a) promuovere l'inserimento delle donne nelle attivita' e nelle posizioni lavorative ove sussiste un divario di genere; b) favorire un'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro per meglio conciliare la vita familiare con la vita lavorativa; c) agevolare il reinserimento delle lavoratrici al rientro dal congedo per maternita', anche attraverso il mantenimento delle proprie mansioni o di mansioni equivalenti e l'accesso alla formazione; d) attivare, nella gestione delle risorse umane, comportamenti coerenti con i principi di pari opportunita' e di valorizzazione delle differenze di genere; e) prevenire situazioni di discriminazione diretta e indiretta e molestie sessuali. 2. Le azioni di cui al comma 1 si applicano ai dipendenti della Giunta regionale e, di norma, sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai dipendenti del Consiglio stesso.