Art. 37. Soggetti proponenti 1. Le azioni positive sono individuate sulla base delle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunita' di cui all'art. 19 del CCNL per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello del 1° aprile 1999 in raccordo con il Consigliere regionale di parita' di cui all'art. 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), la Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna istituita con la legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14 (Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna) e le strutture regionali competenti in materia e concordate con le organizzazioni sindacali.