Art. 37.
                         Soggetti proponenti

   1.  Le  azioni positive sono individuate sulla base delle proposte
formulate  dal  Comitato  per le pari opportunita' di cui all'art. 19
del  CCNL  per  il  personale  del  comparto  delle  regioni  e delle
autonomie  locali  successivo a quello del 1° aprile 1999 in raccordo
con  il  Consigliere  regionale  di  parita'  di  cui all'art. 12 del
decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198  (Codice  delle pari
opportunita'  tra  uomo  e  donna, a norma dell'art. 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246), la Commissione regionale per la promozione di
condizioni  di  pari  opportunita'  tra uomo e donna istituita con la
legge   regionale   23   febbraio  1987,  n.  14  (Istituzione  della
commissione  regionale  per  la  promozione  di  condizioni  di  pari
opportunita' tra uomo e donna) e le strutture regionali competenti in
materia e concordate con le organizzazioni sindacali.