Art. 38. Informazioni sulle azioni positive e rapporto sulla situazione del personale 1. Gli atti con cui sono approvate le azioni positive sono trasmessi al Comitato per le pari opportunita'. alla Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna, il Consigliere regionale di parita' e portati a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti regionali. 2. La direzione generale competente in materia di personale e di pari opportunita' predispone un rapporto annuale sulla situazione e sulle dinamiche del personale maschile e femminile della Regione e sullo stato di attuazione delle azioni positive. 3. Il rapporto di cui al comma 2 e' trasmesso alla Giunta regionale, al Comitato per le pari opportunita', al Consigliere regionale di parita', alla Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna e alle organizzazioni sindacali.