Art. 38.
Informazioni  sulle  azioni  positive e rapporto sulla situazione del
                              personale

   1.  Gli  atti  con  cui  sono  approvate  le  azioni positive sono
trasmessi  al  Comitato  per  le  pari opportunita'. alla Commissione
regionale  per  la  promozione di condizioni di pari opportunita' tra
uomo  e  donna,  il  Consigliere  regionale  di  parita'  e portati a
conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti regionali.
   2.  La  direzione generale competente in materia di personale e di
pari  opportunita'  predispone un rapporto annuale sulla situazione e
sulle  dinamiche  del  personale maschile e femminile della Regione e
sullo stato di attuazione delle azioni positive.
   3.  Il  rapporto  di  cui  al  comma  2  e'  trasmesso alla Giunta
regionale,  al  Comitato  per  le  pari  opportunita', al Consigliere
regionale di parita', alla Commissione regionale per la promozione di
condizioni   di   pari   opportunita'   tra   uomo  e  donna  e  alle
organizzazioni sindacali.