Art. 42.
Rapporto  di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli
                          organi di Governo

   1.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  soggetti  di cui all'art. 41 si
costituisce  con contratto di diritto privato di durata non superiore
al  mandato  dell'amministratore  proponente,  rinnovabile  e  che si
risolve  di  diritto  con la proclamazione del nuovo Presidente della
Giunta regionale.
   2.  Il contratto puo' essere altresi' risolto in qualunque momento
da parte del Presidente o del componente della Giunta di riferimento.
in  tal caso il dipendente cessa immediatamente il proprio servizio e
allo  stesso viene corrisposta l'indennita' sostitutiva del preavviso
pari  a  due  mesi  di  retribuzione  nonche'  il rateo relativo alla
tredicesima  mensilita'  e  il  corrispettivo  economico  delle ferie
maturate e non godute.
   3.  Il  contratto  non  si risolve qualora il responsabile, previo
consenso  dell'interessato  e  del  Presidente o del componente della
Giunta  al  cui  ufficio  di segreteria e' preposto, venga chiamato a
ricoprire  il  ruolo di responsabile dell'ufficio di segreteria di un
altro   componente   della   Giunta.   in   tal   caso   si  provvede
all'integrazione  del  contratto originario, ferma restando la durata
complessiva dello stesso.
   4.  Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto
tra  i  soggetti  di  cui  all'art.  41,  comma  2,  lettera  a),  la
sottoscrizione  del  contratto  comporta la novazione del rapporto di
lavoro in atto.
   5.  Il  servizio prestato in forza del contratto e' utile, ad ogni
effetto,  ai  fini  dei  trattamenti  di  quiescenza e di previdenza,
nonche'  ai  fini  dell'anzianita'  di  servizio  nella  categoria  o
qualifica  di  provenienza.  Alla cessazione del contratto, salvo che
sia  dovuta  a  giusta  causa  di  licenziamento,  il  dipendente  e'
riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima
della   sottoscrizione   del   contratto  stesso,  con  conservazione
dell'anzianita'  complessivamente maturata nella medesima categoria o
qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza
e di previdenza.
   6.  Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto
tra  i  soggetti  di  cui  all'art.  41, comma 2. lettere b) e c), la
nomina  e' subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo
da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.
   7.  I  responsabili delle strutture di supporto non possono essere
destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta
la durata dell'incarico.
   8.  La  Giunta  regionale  determina,  tenuto  conto della analoga
determinazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il
trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto.
   9.  Per  il  responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente
della  Giunta  regionale  il  trattamento  di cui al comma 8 non puo'
essere  superiore  a  quello spettante ai coordinatori di area di cui
all'art. 8.
   10.  Per  i  responsabili  degli  uffici  di segreteria di ciascun
componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il
trattamento  di  cui  al  comma  8 non puo' essere superiore a quello
spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'art. 9.
   11.  Ai  responsabili  dell'ufficio  di gabinetto del Presidente e
degli  uffici  di  segreteria  di  ciascun  componente  della Giunta,
compreso  il Presidente, nonche' al portavoce di cui all'art. 43 puo'
essere   corrisposta,   mediante   deliberazione  della  Giunta,  una
specifica    indennita'    non    superiore   a   quanto   attribuito
dall'amministrazione  come  indennita'  di risultato ai dirigenti, ai
sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro.
   12.  L'assunzione  a  tempo  determinato  del  responsabile  delle
strutture  di  supporto non consente la trasformazione in rapporto di
lavoro  a  tempo  indeterminato.  il  servizio  prestato  costituisce
rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.