Art. 42. Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di Governo 1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'art. 41 si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell'amministratore proponente, rinnovabile e che si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale. 2. Il contratto puo' essere altresi' risolto in qualunque momento da parte del Presidente o del componente della Giunta di riferimento. in tal caso il dipendente cessa immediatamente il proprio servizio e allo stesso viene corrisposta l'indennita' sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonche' il rateo relativo alla tredicesima mensilita' e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non godute. 3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta al cui ufficio di segreteria e' preposto, venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell'ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta. in tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso. 4. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'art. 41, comma 2, lettera a), la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. 5. Il servizio prestato in forza del contratto e' utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonche' ai fini dell'anzianita' di servizio nella categoria o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente e' riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianita' complessivamente maturata nella medesima categoria o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. 6. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'art. 41, comma 2. lettere b) e c), la nomina e' subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento. 7. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell'incarico. 8. La Giunta regionale determina, tenuto conto della analoga determinazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto. 9. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale il trattamento di cui al comma 8 non puo' essere superiore a quello spettante ai coordinatori di area di cui all'art. 8. 10. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il trattamento di cui al comma 8 non puo' essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'art. 9. 11. Ai responsabili dell'ufficio di gabinetto del Presidente e degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta, compreso il Presidente, nonche' al portavoce di cui all'art. 43 puo' essere corrisposta, mediante deliberazione della Giunta, una specifica indennita' non superiore a quanto attribuito dall'amministrazione come indennita' di risultato ai dirigenti, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro. 12. L'assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.