Art. 43.
           Portavoce del Presidente della Giunta regionale

   1.  Il  Presidente  della  Giunta  regionale  puo'  avvalersi. per
l'intera  durata  del proprio mandato. di un portavoce, anche esterno
all'amministrazione,  con  compiti  di  diretta collaborazione per la
gestione  dei  rapporti  di  carattere politico-istituzionale con gli
organi di informazione.
   2.   Il   Portavoce   e'  scelto  tra  giornalisti  o  esperti  in
comunicazione e non puo' esercitare altra attivita' professionale per
tutta la durata dell'incarico.
   3.  L'incarico e' disposto con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
   4.  Il  rapporto  di  lavoro  del  Portavoce  si  costituisce  con
contratto  di  diritto privato a tempo determinato, rinnovabile e che
si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente o
per  revoca  dell'incarico da parte dello stesso. in tale ultimo caso
al  Portavoce  e'  corrisposta l'indennita' sostitutiva del preavviso
pari  a  due  mesi  di  retribuzione  nonche'  il rateo relativo alla
tredicesima  mensilita'  ed  il  corrispondente economico delle ferie
maturate e non godute.
   5.   Il  trattamento  economico  del  Portavoce  non  puo'  essere
superiore  a  quello spettante ai dirigenti regionali responsabili di
settore.
   6.  Qualora il Portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione o
di  altre  amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 13, comma 4.
   7. L'incarico di Portavoce non costituisce titolo valutabile nelle
selezioni bandite dalla Regione.