Art. 43. Portavoce del Presidente della Giunta regionale 1. Il Presidente della Giunta regionale puo' avvalersi. per l'intera durata del proprio mandato. di un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. 2. Il Portavoce e' scelto tra giornalisti o esperti in comunicazione e non puo' esercitare altra attivita' professionale per tutta la durata dell'incarico. 3. L'incarico e' disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale. 4. Il rapporto di lavoro del Portavoce si costituisce con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile e che si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente o per revoca dell'incarico da parte dello stesso. in tale ultimo caso al Portavoce e' corrisposta l'indennita' sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonche' il rateo relativo alla tredicesima mensilita' ed il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute. 5. Il trattamento economico del Portavoce non puo' essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali responsabili di settore. 6. Qualora il Portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 4. 7. L'incarico di Portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.