Art. 44. Personale delle strutture di supporto agli organi di Governo 1. Il personale assegnato alle strutture di cui all'art. 40 puo' essere scelto: a) tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Toscana; b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, oppure mediante comando alla Regione; c) tra i soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale. 2. Nella dotazione organica di provenienza e' mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciale di supporto. 3. Il contratto di lavoro del personale di cui al comma 1, lettere b) e c), termina alla scadenza del mandato del relativo amministratore e puo' essere risolto in qualsiasi momento da parte del Presidente e di ciascun componente la Giunta regionale. In tale ultimo caso all'interessato e' corrisposta l'indennita' sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonche' il rateo relativo alla tredicesima mensilita' e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute. 4. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale del cui ufficio di segreteria lo stesso fa parte, venga assegnato all'ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso. 5. Per gli uffici di segreteria il numero di personale a tempo determinato. escluso il responsabile, non puo' essere superiore al 50 per cento dei posti assegnati, con arrotondamento all'unita' superiore. 6. Entro novanta giorni dall'insediamento la Giunta regionale determina. con propria deliberazione. i criteri di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c). 7. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto compatibili. 8. L'assunzione a tempo determinato del personale di cui al presente articolo non consente il passaggio diretto ai ruoli regionali. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.