Art. 44.
    Personale delle strutture di supporto agli organi di Governo

   1.  Il  personale assegnato alle strutture di cui all'art. 40 puo'
essere scelto:
    a)  tra  il personale regionale a tempo indeterminato in servizio
presso la Regione Toscana;
    b)  tra  il  personale  a tempo indeterminato dipendente di altra
pubblica  amministrazione,  previo  collocamento  in aspettativa o in
posizione  di  fuori ruolo con contratto a tempo determinato, pieno o
parziale, oppure mediante comando alla Regione;
    c)  tra  i  soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni,
con contratto a tempo determinato, pieno o parziale.
   2.   Nella   dotazione   organica   di  provenienza  e'  mantenuto
indisponibile  un  numero  di  posti  pari  a  quello  del  personale
regionale  a  tempo indeterminato preposto alle strutture speciale di
supporto.
   3. Il contratto di lavoro del personale di cui al comma 1, lettere
b)   e   c),   termina   alla   scadenza  del  mandato  del  relativo
amministratore  e  puo'  essere risolto in qualsiasi momento da parte
del  Presidente  e di ciascun componente la Giunta regionale. In tale
ultimo  caso  all'interessato e' corrisposta l'indennita' sostitutiva
del  preavviso  pari  a  due  mesi  di  retribuzione nonche' il rateo
relativo  alla  tredicesima  mensilita' e il corrispondente economico
delle ferie maturate e non godute.
   4.  Il  contratto  non  si  risolve  qualora  il personale, previo
consenso  dell'interessato  e  del  Presidente o del componente della
Giunta  regionale  del  cui ufficio di segreteria lo stesso fa parte,
venga  assegnato  all'ufficio  di  segreteria  di un altro componente
della  Giunta. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto
originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
   5.  Per  gli  uffici  di segreteria il numero di personale a tempo
determinato. escluso il responsabile, non puo' essere superiore al 50
per   cento   dei  posti  assegnati,  con  arrotondamento  all'unita'
superiore.
   6.  Entro  novanta  giorni  dall'insediamento  la Giunta regionale
determina.  con  propria deliberazione. i criteri di reclutamento del
personale di cui al comma 1, lettere b) e c).
   7.  Al  personale  di  cui  al  presente  articolo si applicano le
disposizioni  legislative  e  contrattuali in vigore per il personale
regionale a tempo indeterminato, in quanto compatibili.
   8.  L'assunzione  a  tempo  determinato  del  personale  di cui al
presente   articolo  non  consente  il  passaggio  diretto  ai  ruoli
regionali.  Il  servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche.