Art. 45. Indennita' per il personale delle strutture di supporto agli organi di Governo 1. Al personale di cui all'art. 44, fatta eccezione per i relativi responsabili, e' corrisposto mensilmente per tutta la durata dell'assegnazione, per le peculiarita' dell'attivita' svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico.