Art. 45.
Indennita'  per  il personale delle strutture di supporto agli organi
                             di Governo

   1. Al personale di cui all'art. 44, fatta eccezione per i relativi
responsabili,   e'   corrisposto  mensilmente  per  tutta  la  durata
dell'assegnazione,  per  le  peculiarita'  dell'attivita' svolta, uno
specifico  emolumento  che  integra le altre voci stipendiali fisse e
continuative  e  che  esclude  l'attribuzione di ogni altro beneficio
economico.