Art. 46.
Forme  di  supporto  all'esercizio  delle  funzioni  degli  organi di
                         direzione politica

   1.  Per lo svolgimento delle attivita' e delle funzioni di propria
competenza, la Giunta regionale puo' avvalersi della collaborazione a
titolo  consultivo  di  speciali  comitati o nuclei di valutazione da
essa costituiti.
   2. I comitati o nuclei di valutazione di cui al comma 1 operano su
impulso  del  Presidente  della  Giunta regionale, in raccordo con la
direzione generale della presidenza di cui all'art. 4 e sono composti
da  dirigenti  a  tempo  indeterminato ed eventualmente da esperti di
particolare   qualificazione,   scelti   fra   docenti  universitari,
professionisti  iscritti  negli  appositi  albi, dirigenti pubblici e
privati.
   3.   I   componenti  della  Giunta  regionale  possono  fruire  di
interventi  formativi  finalizzati  all'acquisizione delle conoscenze
necessarie  all'efficace  ed  efficiente  svolgimento  delle  proprie
funzioni.