Art. 46. Forme di supporto all'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica 1. Per lo svolgimento delle attivita' e delle funzioni di propria competenza, la Giunta regionale puo' avvalersi della collaborazione a titolo consultivo di speciali comitati o nuclei di valutazione da essa costituiti. 2. I comitati o nuclei di valutazione di cui al comma 1 operano su impulso del Presidente della Giunta regionale, in raccordo con la direzione generale della presidenza di cui all'art. 4 e sono composti da dirigenti a tempo indeterminato ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione, scelti fra docenti universitari, professionisti iscritti negli appositi albi, dirigenti pubblici e privati. 3. I componenti della Giunta regionale possono fruire di interventi formativi finalizzati all'acquisizione delle conoscenze necessarie all'efficace ed efficiente svolgimento delle proprie funzioni.