Art. 47.
                         Prestazioni esterne

   1.  La Giunta regionale, nell'ambito della somma annuale stanziata
nel  competente  capitolo  del bilancio di previsione, finalizzata al
finanziamento   di  consulenze  o  prestazioni  libero-professionali,
delibera   i   relativi   incarichi,  su  proposta  nominativa  degli
amministratori  interessati,  in  relazione  alle  funzioni  ad  essi
attribuiti.
   2.  All'inizio  di  ogni legislatura la Giunta regionale individua
con propria deliberazione il numero massimo degli esperti per ciascun
anno  di  legislatura  e  i criteri per la scelta degli stessi, fermo
restando  la necessita' del possesso da parte degli esperti di idonee
e comprovate esperienze rispetto all'incarico da ricoprire.