Art. 47. Prestazioni esterne 1. La Giunta regionale, nell'ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione, finalizzata al finanziamento di consulenze o prestazioni libero-professionali, delibera i relativi incarichi, su proposta nominativa degli amministratori interessati, in relazione alle funzioni ad essi attribuiti. 2. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale individua con propria deliberazione il numero massimo degli esperti per ciascun anno di legislatura e i criteri per la scelta degli stessi, fermo restando la necessita' del possesso da parte degli esperti di idonee e comprovate esperienze rispetto all'incarico da ricoprire.