Art. 5.
                    Comitato tecnico di direzione

   1.  Il  Comitato  tecnico  di  direzione  (CTD)  e' costituito dal
Direttore   generale   della  Presidenza,  che  lo  presiede,  e  dai
responsabili  delle  altre  strutture  di  massima dimensione, di cui
all'art. 3.
   2.  Il  CTD  e'  organo  consultivo  del  Presidente  della Giunta
regionale e della Giunta stessa e assicura la rispondenza complessiva
dell'attivita'  della  struttura  operativa  agli  obiettivi definiti
dalla Giunta. nonche' la coerenza delle scelte organizzative.
   3.  Ai  fini  di  quanto  previsto  al  comma  2,  il  CTD esprime
obbligatoriamente  il  proprio  parere  sulle  proposte di legge, sui
regolamenti,  sugli  atti  di  programmazione generale, sui programmi
settoriali  di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza
della Giunta regionale.
   4.  La  Giunta  regionale, con propria deliberazione, specifica le
competenze e le modalita' di funzionamento del CTD.
   5.  Alle  riunioni  del  CTD  e' invitato, di norma, il segretario
generale  del  Consiglio  regionale  di  cui  all'art. 18 della legge
regionale 5 febbraio 2008. n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa
regionale).