Art. 5. Comitato tecnico di direzione 1. Il Comitato tecnico di direzione (CTD) e' costituito dal Direttore generale della Presidenza, che lo presiede, e dai responsabili delle altre strutture di massima dimensione, di cui all'art. 3. 2. Il CTD e' organo consultivo del Presidente della Giunta regionale e della Giunta stessa e assicura la rispondenza complessiva dell'attivita' della struttura operativa agli obiettivi definiti dalla Giunta. nonche' la coerenza delle scelte organizzative. 3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il CTD esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di legge, sui regolamenti, sugli atti di programmazione generale, sui programmi settoriali di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale. 4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le competenze e le modalita' di funzionamento del CTD. 5. Alle riunioni del CTD e' invitato, di norma, il segretario generale del Consiglio regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 5 febbraio 2008. n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).