Art. 51. Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale 1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'art. 50, comma 1 si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza, e rinnovabile. 2. Il contratto di cui al comma 1 puo' essere risolto in qualunque momento da parte del Presidente, del componente dell'Ufficio di presidenza o del Portavoce dell'opposizione. In tal caso il dipendente cessa il proprio servizio dalla data del licenziamento e allo stesso viene corrisposta l'indennita' sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonche' il rateo relativo alla tredicesima mensilita' e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non godute. 3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente, del Portavoce dell'opposizione o del componente dell'Ufficio di presidenza del cui ufficio di segreteria e' responsabile, venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell'ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell'opposizione, di un altro componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare composto da oltre tredici consiglieri. in tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso. 4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina, tenuto conto della analoga determinazione della Giunta regionale. il trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto. 5. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale il trattamento di cui al comma 4 non puo' essere superiore a quello spettante ai direttori di area di cui all'art. 19 della legge regionale n. 4/2008. 6. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, compreso quello del Presidente, e del Portavoce dell'opposizione, il trattamento di cui al comma 4 non puo' essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'art. 20 della legge regionale n. 4/2008. 7. Ai soggetti di cui all'art. 50, comma 1 puo' essere corrisposta, mediante deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, una specifica indennita' non superiore a quanto attribuito dall'amministrazione come indennita' di risultato ai dirigenti, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. 8. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'art. 50, comma 2, lettera a) la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto, a cura della struttura competente in ordine a quest'ultimo. 9. All'instaurazione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di cui all'art. 50, comma 2, lettere b) e c), provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all'art. 29, comma 6, della legge regionale n. 4/2008. 10. Il servizio prestato in forza del contratto e' utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonche' ai fini dell'anzianita' di servizio nella categoria o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente regionale a tempo indeterminato e' riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianita' complessivamente maturata nella medesima categoria o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. 11. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all'art. 50, comma 2, lettera b) la nomina e' subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento. 12. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell'incarico. 13. L'assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.