Art. 51.
Rapporto  di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli
             organismi politici del Consiglio regionale

   1.  Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'art. 50, comma 1
si  costituisce  con  contratto  di  diritto  privato  di  durata non
superiore   alla  durata  in  carica  del  Presidente  del  Consiglio
regionale e dell'Ufficio di presidenza, e rinnovabile.
   2. Il contratto di cui al comma 1 puo' essere risolto in qualunque
momento  da  parte  del  Presidente,  del  componente dell'Ufficio di
presidenza   o   del  Portavoce  dell'opposizione.  In  tal  caso  il
dipendente  cessa  il proprio servizio dalla data del licenziamento e
allo  stesso viene corrisposta l'indennita' sostitutiva del preavviso
pari  a  due  mesi  di  retribuzione  nonche'  il rateo relativo alla
tredicesima  mensilita'  e  il  corrispettivo  economico  delle ferie
maturate e non godute.
   3.  Il  contratto  non  si risolve qualora il responsabile, previo
consenso   dell'interessato   e   del   Presidente,   del   Portavoce
dell'opposizione  o del componente dell'Ufficio di presidenza del cui
ufficio  di segreteria e' responsabile, venga chiamato a ricoprire il
ruolo  di responsabile dell'ufficio di segreteria del Presidente, del
Portavoce  dell'opposizione,  di  un altro componente dell'Ufficio di
presidenza  o  di  un  gruppo  consiliare  composto  da oltre tredici
consiglieri.  in  tal caso si provvede all'integrazione del contratto
originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
   4.  L'Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio regionale determina,
tenuto  conto della analoga determinazione della Giunta regionale. il
trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto.
   5.  Per  il  responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente
del  Consiglio  regionale  il  trattamento di cui al comma 4 non puo'
essere  superiore  a  quello  spettante  ai  direttori di area di cui
all'art. 19 della legge regionale n. 4/2008.
   6.  Per  i  responsabili  degli  uffici  di  segreteria di ciascun
componente   dell'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio  regionale,
compreso  quello del Presidente, e del Portavoce dell'opposizione, il
trattamento  di  cui  al  comma  4 non puo' essere superiore a quello
spettante  ai  dirigenti  responsabili  di settore di cui all'art. 20
della legge regionale n. 4/2008.
   7.   Ai   soggetti  di  cui  all'art.  50,  comma  1  puo'  essere
corrisposta,  mediante  deliberazione  dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio  regionale, una specifica indennita' non superiore a quanto
attribuito  dall'amministrazione  come  indennita'  di  risultato  ai
dirigenti,  ai  sensi  del  vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro.
   8.  Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto
tra   i  soggetti  di  cui  all'art.  50,  comma  2,  lettera  a)  la
sottoscrizione  del  contratto  comporta la novazione del rapporto di
lavoro  in  atto,  a  cura  della  struttura  competente  in ordine a
quest'ultimo.
   9.  All'instaurazione  ed  alla risoluzione del rapporto di lavoro
del  personale di cui all'art. 50, comma 2, lettere b) e c), provvede
la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all'art. 29,
comma 6, della legge regionale n. 4/2008.
   10.  Il servizio prestato in forza del contratto e' utile, ad ogni
effetto,  ai  fini  dei  trattamenti  di  quiescenza e di previdenza,
nonche'  ai  fini  dell'anzianita'  di  servizio  nella  categoria  o
qualifica  di  provenienza.  Alla cessazione del contratto, salvo che
sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente regionale a
tempo  indeterminato  e'  riassunto automaticamente nella categoria o
qualifica  posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso,
con  conservazione  dell'anzianita'  complessivamente  maturata nella
medesima  categoria  o  qualifica  ai fini del trattamento giuridico,
economico, di quiescenza e di previdenza.
   11. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto
tra  i  soggetti di cui all'art. 50, comma 2, lettera b) la nomina e'
subordinata  alla  collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte
dell'ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.
   12.  I responsabili delle strutture di supporto non possono essere
destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta
la durata dell'incarico.
   13.  L'assunzione  a  tempo  determinato  del  responsabile  delle
strutture  di  supporto non consente la trasformazione in rapporto di
lavoro  a  tempo  indeterminato.  Il  servizio  prestato  costituisce
rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.