Art. 52. Portavoce del Presidente del Consiglio regionale 1. Il Presidente del Consiglio regionale puo' avvalersi, per l'intera durata in carica, di un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. 2. Il portavoce e' scelto tra giornalisti o esperti in comunicazione e non puo' esercitare altra attivita' professionale per tutta la durata dell'incarico. 3. L'incarico e' disposto con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 4. Il relativo contratto a tempo determinato e' rinnovabile e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente o in caso di revoca dell'incarico da parte dello stesso. in tale ultimo caso al portavoce e' corrisposta l'indennita' sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonche' il rateo relativo alla tredicesima mensilita' e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute. 5. Il trattamento economico del portavoce non puo' essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali responsabili di settore. 6. Al portavoce puo' essere corrisposta, mediante deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. una specifica indennita' non superiore a quanto attribuito dall'amministrazione come indennita' di risultato ai dirigenti, ai sensi del vigente CCNL. 7. Qualora il portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione, di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 4. 8. L'incarico di portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.