Art. 52.
          Portavoce del Presidente del Consiglio regionale

   1.  Il  Presidente  del  Consiglio  regionale  puo' avvalersi, per
l'intera   durata   in   carica,   di  un  portavoce,  anche  esterno
all'amministrazione,  con  compiti  di  diretta collaborazione per la
gestione  dei  rapporti  di  carattere politico-istituzionale con gli
organi di informazione.
   2.   Il   portavoce   e'  scelto  tra  giornalisti  o  esperti  in
comunicazione e non puo' esercitare altra attivita' professionale per
tutta la durata dell'incarico.
   3.  L'incarico  e'  disposto  con  deliberazione  dell'Ufficio  di
presidenza del Consiglio regionale.
   4.  Il  relativo contratto a tempo determinato e' rinnovabile e si
risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente o in
caso  di  revoca  dell'incarico da parte dello stesso. in tale ultimo
caso   al  portavoce  e'  corrisposta  l'indennita'  sostitutiva  del
preavviso  pari  a due mesi di retribuzione nonche' il rateo relativo
alla tredicesima mensilita' e il corrispondente economico delle ferie
maturate e non godute.
   5.   Il  trattamento  economico  del  portavoce  non  puo'  essere
superiore  a  quello spettante ai dirigenti regionali responsabili di
settore.
   6.  Al  portavoce  puo' essere corrisposta, mediante deliberazione
dell'Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio regionale. una specifica
indennita'  non  superiore  a  quanto attribuito dall'amministrazione
come indennita' di risultato ai dirigenti, ai sensi del vigente CCNL.
   7.  Qualora  il portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione,
di  enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 13, comma 4.
   8. L'incarico di portavoce non costituisce titolo valutabile nelle
selezioni bandite dalla Regione.