Art. 53. Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale 1. Il personale assegnato agli uffici di cui all'art. 49. commi 1 e 2 puo' essere scelto: a) tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Toscana; b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione. previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo oppure mediante comando alla Regione, reclutato con contratto a tempo determinato, pieno o parziale; c) tra il personale non dipendente da pubbliche amministrazioni, reclutato con le modalita' di cui all'art. 44, comma 1, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale. 2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di reclutamento del personale di cui al comma 1 , lettere b) e c). 3. Agli adempimenti relativi all'instaurazione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 lettere b) e c) provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all'art. 29, comma 6, della legge regionale n. 4/2008. 4. Il contratto di lavoro del personale di cui al comma 1 , lettere b) e c) ha una durata pari alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e puo' essere risolto in qualsiasi momento da parte del Presidente del Consiglio. di ciascun componente dell'Ufficio di presidenza o del Portavoce dell'opposizione. in tale caso all'interessato e' corrisposta l'indennita' sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonche' il rateo relativo alla tredicesima mensilita' e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute. 5. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente, del portavoce dell'opposizione o del componente dell'Ufficio di presidenza del cui ufficio di segreteria fa parte, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell'opposizione, di un altro componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare oppure qualora, previo consenso dell'interessato, sia trasformata la tipologia del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso. 6. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto compatibili. 7. L'assunzione a tempo determinato del personale di cui al presente articolo non consente il passaggio diretto al ruolo regionale. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche. 8. Nella dotazione organica di provenienza e' mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciali di supporto.