Art. 53.
Personale  delle  strutture  di  supporto agli organismi politici del
                         Consiglio regionale

   1.  Il personale assegnato agli uffici di cui all'art. 49. commi 1
e 2 puo' essere scelto:
    a)  tra  il personale regionale a tempo indeterminato in servizio
presso la Regione Toscana;
    b)  tra  il  personale  a tempo indeterminato dipendente di altra
pubblica  amministrazione.  previo  collocamento  in aspettativa o in
posizione  di  fuori  ruolo  oppure  mediante  comando  alla Regione,
reclutato con contratto a tempo determinato, pieno o parziale;
    c)  tra il personale non dipendente da pubbliche amministrazioni,
reclutato con le modalita' di cui all'art. 44, comma 1, con contratto
a tempo determinato, pieno o parziale.
   2.  L'Ufficio  di  presidenza  del Consiglio regionale determina i
criteri  di reclutamento del personale di cui al comma 1 , lettere b)
e c).
   3. Agli adempimenti relativi all'instaurazione ed alla risoluzione
del  rapporto  di lavoro del personale di cui al comma 1 lettere b) e
c)  provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui
all'art. 29, comma 6, della legge regionale n. 4/2008.
   4.  Il  contratto  di  lavoro  del  personale  di cui al comma 1 ,
lettere  b)  e  c)  ha  una  durata  pari  alla  durata in carica del
Presidente  del  Consiglio regionale e dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio  regionale  e  puo'  essere risolto in qualsiasi momento da
parte   del   Presidente   del   Consiglio.   di  ciascun  componente
dell'Ufficio  di presidenza o del Portavoce dell'opposizione. in tale
caso  all'interessato  e'  corrisposta  l'indennita'  sostitutiva del
preavviso  pari  a due mesi di retribuzione nonche' il rateo relativo
alla tredicesima mensilita' e il corrispondente economico delle ferie
maturate e non godute.
   5.  Il  contratto  non  si  risolve  qualora  il personale, previo
consenso   dell'interessato   e   del   Presidente,   del   portavoce
dell'opposizione  o del componente dell'Ufficio di presidenza del cui
ufficio   di   segreteria  fa  parte,  venga  chiamato  a  far  parte
dell'ufficio    di   segreteria   del   Presidente,   del   Portavoce
dell'opposizione, di un altro componente dell'Ufficio di presidenza o
di   un   gruppo   consiliare   oppure   qualora,   previo   consenso
dell'interessato,  sia trasformata la tipologia del rapporto da tempo
pieno  a  tempo  parziale  o  viceversa.  In  tal  caso  si  provvede
all'integrazione  del  contratto originario, ferma restando la durata
complessiva dello stesso.
   6.  Al  personale  di  cui  al  presente  articolo si applicano le
disposizioni  legislative  e  contrattuali in vigore per il personale
regionale a tempo indeterminato, in quanto compatibili.
   7.  L'assunzione  a  tempo  determinato  del  personale  di cui al
presente   articolo  non  consente  il  passaggio  diretto  al  ruolo
regionale.  Il  servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche.
   8.   Nella   dotazione   organica   di  provenienza  e'  mantenuto
indisponibile  un  numero  di  posti  pari  a  quello  del  personale
regionale  a  tempo indeterminato preposto alle strutture speciali di
supporto.