Art. 55. Segreterie dei gruppi consiliari 1. Ogni gruppo consiliare dispone di un ufficio di segreteria per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, la cui dotazione organica e' individuata con la deliberazione di cui all'art. 49, comma 4. 2. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari. anche con costituzione di nuovi gruppi, le dotazioni di personale dei gruppi consiliari variati o nuovi sono rideterminate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in modo da non eccedere complessivamente le precedenti dotazioni organiche dei gruppi consiliari interessati dalla variazione. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora la variazione sia diretta a costituire gruppi consiliari corrispondenti a: a) partiti o movimenti politici che siano rappresentati in almeno una delle camere del Parlamento da un gruppo parlamentare o da una componente politica all'interno del gruppo misto riconosciuta ai sensi dei regolamenti parlamentari; b) partiti o movimenti politici che. sebbene privi di rappresentanza parlamentare, alle ultime elezioni politiche abbiano presentato, anche congiuntamente con altri, con il medesimo contrassegno, proprie candidature o liste di candidati in almeno dieci regioni. 4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica, altresi'. qualora la variazione sia diretta a costituire il gruppo misto di cui all'art. 16, comma 3, dello Statuto. 5. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nella rideterminazione degli organici di cui al comma 2, tiene conto delle circostanze che hanno determinato la variazione e osserva comunque criteri di proporzionalita' tra l'assegnazione del personale e il numero dei consiglieri aderenti ai gruppi variati nella composizione e di nuova costituzione. 6. Nel caso di fusione di piu' gruppi consiliari durante la legislatura il gruppo consiliare unificato ha una dotazione organica pari alla somma numerica delle dotazioni di personale dei gruppi consiliari originari, ferma restando l'unicita' della figura del responsabile di segreteria del nuovo gruppo.