Art. 55.
                  Segreterie dei gruppi consiliari

   1.  Ogni gruppo consiliare dispone di un ufficio di segreteria per
lo  svolgimento  di  funzioni  di  diretto supporto, la cui dotazione
organica  e'  individuata  con  la  deliberazione di cui all'art. 49,
comma 4.
   2.   Nel   caso  di  variazione,  durante  la  legislatura,  della
composizione  dei  gruppi consiliari. anche con costituzione di nuovi
gruppi,  le  dotazioni  di  personale dei gruppi consiliari variati o
nuovi sono rideterminate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza
del  Consiglio regionale, in modo da non eccedere complessivamente le
precedenti  dotazioni  organiche  dei  gruppi  consiliari interessati
dalla variazione.
   3.  La  disposizione  di  cui al comma 2 non si applica qualora la
variazione  sia diretta a costituire gruppi consiliari corrispondenti
a:
    a) partiti o movimenti politici che siano rappresentati in almeno
una  delle  camere  del Parlamento da un gruppo parlamentare o da una
componente  politica  all'interno  del  gruppo  misto riconosciuta ai
sensi dei regolamenti parlamentari;
    b)   partiti   o   movimenti   politici  che.  sebbene  privi  di
rappresentanza  parlamentare,  alle ultime elezioni politiche abbiano
presentato,   anche   congiuntamente   con  altri,  con  il  medesimo
contrassegno,  proprie  candidature  o  liste  di candidati in almeno
dieci regioni.
   4.  La  disposizione  di  cui al comma 2 non si applica, altresi'.
qualora la variazione sia diretta a costituire il gruppo misto di cui
all'art. 16, comma 3, dello Statuto.
   5.   L'Ufficio   di  presidenza  del  Consiglio  regionale,  nella
rideterminazione  degli organici di cui al comma 2, tiene conto delle
circostanze  che  hanno  determinato la variazione e osserva comunque
criteri  di  proporzionalita'  tra  l'assegnazione del personale e il
numero  dei consiglieri aderenti ai gruppi variati nella composizione
e di nuova costituzione.
   6.  Nel  caso  di  fusione  di  piu'  gruppi consiliari durante la
legislatura  il gruppo consiliare unificato ha una dotazione organica
pari  alla  somma  numerica  delle  dotazioni di personale dei gruppi
consiliari  originari,  ferma  restando  l'unicita'  della figura del
responsabile di segreteria del nuovo gruppo.