Art. 56. Disposizioni sul personale delle segreterie dei gruppi consiliari 1. Il personale assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari puo' essere scelto: a) tra il personale regionale a tempo indeterminato; b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di comando o di fuori ruolo; c) tra il personale non dipendente da pubbliche amministrazioni. 2. lI personale di cui al comma 1 , lettera a) e' assegnato su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo. L'assegnazione e' disposta dalla struttura competente in materia di personale. 3. I dipendenti regionali assegnati ai gruppi consiliari sono posti alle dirette dipendenze funzionali dei presidenti dei gruppi consiliari. 4. Nella dotazione organica di provenienza e' mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari. i dipendenti sono ricollocati nel contingente di personale di provenienza della Giunta o del Consiglio a far data dal giorno precedente la prima seduta del nuovo Consiglio regionale o in qualunque momento su proposta del presidente del gruppo. 5. Il personale di cui al comma 1, lettera h) comandato e' assegnato, su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente. 6. Agli adempimenti relativi all'instaurazione e risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, del personale di cui al comma 1, lettera b) dipendente di altra pubblica amministrazione in aspettativa o fuori ruolo, e del personale di cui al comma 1, lettera c), assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari, provvede la struttura individuata, a tali fini, dalle intese di cui all'art. 29, comma 6, della legge regionale n. 4/2008. Il reclutamento avviene su richiesta di ciascun presidente di gruppo e nei limiti della dotazione organica di ogni gruppo stabilita con la deliberazione di cui all'art. 49, comma 4. 7. Il contratto di cui al comma 6 puo' comunque essere risolto in qualunque momento da parte del presidente del gruppo e in tal caso il dipendente cessa il proprio servizio presso il gruppo a decorrere dalla data di licenziamento e allo stesso viene corrisposta l'indennita' sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonche' il rateo relativo alla tredicesima mensilita' e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute. 8. Il contratto di cui al comma 6 non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del presidente del gruppo, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell'opposizione. di un altro componente dell'Ufficio di presidenza oppure qualora, previo consenso dell'interessato, sia trasformata la tipologia del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso. 9. Il contratto di lavoro del personale a tempo determinato assegnato ai gruppi consiliari si risolve a far data dal giorno precedente la prima seduta del nuovo Consiglio regionale ed in caso di scioglimento del gruppo. 10. Il contratto di cui al comma 9 non si risolve qualora lo scioglimento del gruppo sia conseguente alla fusione di uno o piu' gruppi o dia luogo alla nascita di un nuovo gruppo ovvero il personale sia richiesto dal capo-gruppo di un gruppo gia' esistente o da uno dei soggetti di cui all'art. 49, comma 2. in tal caso si provvede all' integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso. 11. La disposizione di cui al comma 10 trova applicazione solo nel caso in cui il capogruppo originario presti il proprio consenso. 12. L'assegnazione al gruppo e' subordinata alla preventiva acquisizione dell'assenso scritto dell'interessato da parte del presidente del nuovo gruppo. 13. L'assunzione a tempo determinato del personale di cui al comma 1 , lettere b) e c) non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche. 14. E' vietata qualsiasi forma di reclutamento di personale da parte dei gruppi consiliari che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche a termine.