Art. 56.
  Disposizioni sul personale delle segreterie dei gruppi consiliari

   1.  Il  personale  assegnato  agli uffici di segreteria dei gruppi
consiliari puo' essere scelto:
    a) tra il personale regionale a tempo indeterminato;
    b)  tra  il  personale  a tempo indeterminato dipendente di altra
pubblica  amministrazione,  previo  collocamento  in aspettativa o in
posizione di comando o di fuori ruolo;
    c) tra il personale non dipendente da pubbliche amministrazioni.
   2.  lI  personale  di  cui al comma 1 , lettera a) e' assegnato su
richiesta  nominativa di ciascun presidente di gruppo. L'assegnazione
e' disposta dalla struttura competente in materia di personale.
   3.  I  dipendenti  regionali  assegnati  ai gruppi consiliari sono
posti  alle  dirette  dipendenze funzionali dei presidenti dei gruppi
consiliari.
   4.   Nella   dotazione   organica   di  provenienza  e'  mantenuto
indisponibile  un  numero  di  posti  pari  a  quello  del  personale
regionale  a  tempo indeterminato assegnato agli uffici di segreteria
dei  gruppi consiliari. i dipendenti sono ricollocati nel contingente
di  personale  di provenienza della Giunta o del Consiglio a far data
dal giorno precedente la prima seduta del nuovo Consiglio regionale o
in qualunque momento su proposta del presidente del gruppo.
   5.  Il  personale  di  cui  al  comma  1,  lettera h) comandato e'
assegnato,  su  richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo,
nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
   6.  Agli  adempimenti relativi all'instaurazione e risoluzione del
contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato,  pieno  o parziale, del
personale  di cui al comma 1, lettera b) dipendente di altra pubblica
amministrazione  in aspettativa o fuori ruolo, e del personale di cui
al  comma  1,  lettera  c),  assegnato  agli uffici di segreteria dei
gruppi  consiliari,  provvede  la struttura individuata, a tali fini,
dalle  intese  di  cui  all'art.  29,  comma 6, della legge regionale
n. 4/2008. Il reclutamento avviene su richiesta di ciascun presidente
di  gruppo  e  nei  limiti  della  dotazione  organica di ogni gruppo
stabilita con la deliberazione di cui all'art. 49, comma 4.
   7.  Il contratto di cui al comma 6 puo' comunque essere risolto in
qualunque momento da parte del presidente del gruppo e in tal caso il
dipendente  cessa  il  proprio  servizio presso il gruppo a decorrere
dalla   data   di  licenziamento  e  allo  stesso  viene  corrisposta
l'indennita'   sostitutiva   del   preavviso   pari  a  due  mesi  di
retribuzione  nonche' il rateo relativo alla tredicesima mensilita' e
il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.
   8.  Il  contratto  di  cui  al  comma  6 non si risolve qualora il
personale,  previo  consenso  dell'interessato  e  del presidente del
gruppo,  venga  chiamato  a  far parte dell'ufficio di segreteria del
Presidente,  del  Portavoce  dell'opposizione. di un altro componente
dell'Ufficio   di   presidenza   oppure   qualora,   previo  consenso
dell'interessato,  sia trasformata la tipologia del rapporto da tempo
pieno  a  tempo  parziale  o  viceversa.  In  tal  caso  si  provvede
all'integrazione  del  contratto originario, ferma restando la durata
complessiva dello stesso.
   9.  Il  contratto  di  lavoro  del  personale  a tempo determinato
assegnato  ai  gruppi  consiliari  si  risolve  a far data dal giorno
precedente  la  prima seduta del nuovo Consiglio regionale ed in caso
di scioglimento del gruppo.
   10.  Il  contratto  di  cui  al  comma 9 non si risolve qualora lo
scioglimento  del  gruppo  sia conseguente alla fusione di uno o piu'
gruppi  o  dia  luogo  alla  nascita  di  un  nuovo  gruppo ovvero il
personale sia richiesto dal capo-gruppo di un gruppo gia' esistente o
da  uno  dei  soggetti  di  cui  all'art. 49, comma 2. in tal caso si
provvede  all'  integrazione del contratto originario, ferma restando
la durata complessiva dello stesso.
   11. La disposizione di cui al comma 10 trova applicazione solo nel
caso in cui il capogruppo originario presti il proprio consenso.
   12.  L'assegnazione  al  gruppo  e'  subordinata  alla  preventiva
acquisizione  dell'assenso  scritto  dell'interessato  da  parte  del
presidente del nuovo gruppo.
   13. L'assunzione a tempo determinato del personale di cui al comma
1  ,  lettere  b)  e c) non consente la trasformazione in rapporto di
lavoro  a  tempo  indeterminato.  il  servizio  prestato  costituisce
rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.
   14.  E'  vietata  qualsiasi  forma di reclutamento di personale da
parte dei gruppi consiliari che configuri l'instaurazione di rapporto
di lavoro subordinato, anche a termine.