Art. 57. Rapporto di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari 1. La definizione delle modalita' di svolgimento dell'orario di lavoro del personale dei gruppi consiliari compete. tenuto conto delle esigenze dei rispettivi presidenti, ai responsabili di segreteria dei gruppi stessi. Tali responsabili sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti per il personale regionale. 2. Il trattamento economico, normativo e disciplinare del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari e' regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto applicabili. 3. Al personale assegnato ai gruppi consiliari, nell'ambito delle complessive disponibilita' di bilancio, mediante deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. e' corrisposto mensilmente per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attivita' svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico.