Art. 57.
Rapporto di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei gruppi
                             consiliari

   1.  La  definizione  delle modalita' di svolgimento dell'orario di
lavoro  del  personale  dei  gruppi  consiliari compete. tenuto conto
delle   esigenze   dei  rispettivi  presidenti,  ai  responsabili  di
segreteria  dei  gruppi  stessi.  Tali  responsabili  sono  tenuti al
rispetto  delle  disposizioni normative e contrattuali vigenti per il
personale regionale.
   2.   Il   trattamento  economico,  normativo  e  disciplinare  del
personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari e' regolato
dalle  disposizioni  legislative  e  contrattuali  in  vigore  per il
personale regionale a tempo indeterminato, in quanto applicabili.
   3.  Al personale assegnato ai gruppi consiliari, nell'ambito delle
complessive   disponibilita'   di  bilancio,  mediante  deliberazione
dell'Ufficio  di  presidenza  del Consiglio regionale. e' corrisposto
mensilmente   per   tutta   la  durata  dell'assegnazione,  a  fronte
dell'attivita'  svolta, uno specifico emolumento che integra le altre
voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di
ogni altro beneficio economico.